Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12393/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, senza esaminare nel merito i sei motivi proposti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Non ha provveduto sulle spese, perché le parti intimate non si erano difese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva impugnato dinanzi al giudice di pace una cartella di pagamento emessa per pretese creditorie derivanti da infrazioni al Codice della Strada, chiedendone l'annullamento. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell'opposizione, riqualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi. In sede di legittimità, tuttavia, egli dichiarava nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma depositava una copia analogica della decisione notificata tramite PEC priva di valida attestazione di conformità, sottoscritta, mentre gli intimati non svolgevano difese. La Corte ha quindi esaminato solo la questione preliminare di procedibilità del ricorso, rilevando che la mancata produzione di una valida copia autentica della sentenza notificata non poteva essere sanata e che, in assenza di controricorrenti costituiti o di deposito di copia autenticata da parte loro, il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La controversia era stata riqualificata dal giudice di merito come opposizione all'esecuzione; la Cassazione non entra nel merito di tale qualificazione perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine previsto; l'omissione comporta improcedibilità, salvo i casi di sanatoria indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non può recuperare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando sia ormai tardiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito dalla Corte per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto in relazione al contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi propone ricorso per cassazione e afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata assume, per autoresponsabilità processuale, l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica.
  • L'omesso deposito della copia autentica della sentenza notificata determina l'improcedibilità del ricorso, non essendo consentito sanare l'inosservanza mediante produzione successiva tardiva.
  • Nel giudizio di legittimità, il deposito di copia analogica di sentenza formatasi in originale telematico e notificata via PEC è idoneo solo se corredato da valida attestazione di conformità; in mancanza, l'improcedibilità è esclusa soltanto se almeno un controricorrente abbia depositato copia autentica della decisione o non ne abbia contestato la conformità, mentre essa permane se le controparti siano rimaste intimate o abbiano disconosciuto la conformità.
  • La dichiarazione di improcedibilità del ricorso può comportare, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.