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Sentenza

Sentenza n. 766/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 340/2024 emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, il 09.07.2024, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1408/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 340/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi, nonché il diritto alle spese di lite. Ha inoltre domandato, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso inutilmente del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’accertamento del passaggio in giudicato. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la notifica della sentenza al Ministero il 18 luglio 2024, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa. Nel merito ha accolto il ricorso, constatando l’inerzia dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute in forza del titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento e disporre una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.

    “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda di esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi contro le amministrazioni pubbliche.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione al comando giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di corrispondere le somme ancora dovute.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza sino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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