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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17575/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni emesso dall'Ufficio Dogane per euro 3.110,06 nei confronti di una società, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica ENEL che aveva accertato un prelievo irregolare di energia elettrica mediante allaccio diretto al contatore e manomissione del gruppo di misura. La CTR della Campania aveva accolto l'appello della società ritenendo prescritta la sanzione, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 504/1995, il termine decorresse dalla scoperta dell'illecito del 20/05/2014 e che la notifica dell'atto del 13/12/2019 fosse tardiva. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 20 d.lgs. 472/1997 e 15, 57 e 59 d.lgs. 504/1995, sostenendo che, per le sanzioni tributarie correlate alla sottrazione fraudolenta di energia elettrica, il termine di notifica doveva essere coordinato con il diverso termine previsto per l'accertamento del tributo e che, nel caso concreto, il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nella comunicazione all'Amministrazione dell'ammontare dei consumi e dell'accisa evasa (14/08/2017), non nella sola verifica ENEL del 20/05/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha precisato che, per le sanzioni in materia di energia elettrica e accise, l'art. 59 d.lgs. 504/1995 non detta una disciplina autonoma dei termini, sicché si applica l'art. 20 d.lgs. 472/1997 per la decadenza e la prescrizione della riscossione, mentre per la decorrenza del termine occorre fare riferimento all'art. 57 d.lgs. 504/1995. In particolare, ha affermato che, nel caso di comportamenti omissivi o di illecito non immediatamente percepibile, la "scoperta del fatto illecito" coincide con il momento in cui l'Amministrazione viene effettivamente a conoscenza della violazione; nel caso concreto, tale momento è stato individuato nella comunicazione dell'ENEL all'Agenzia del 14/08/2017, non nella data del verbale di verifica del 20/05/2014. Ne è conseguito che la notifica dell'atto di irrogazione del 13/12/2019 era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per dedurre la violazione di legge denunciata con il ricorso per cassazione.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    "L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi"; "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    Per le sanzioni tributarie opera un termine di decadenza per la notifica dell'atto e un distinto termine di prescrizione per la riscossione; se il termine di accertamento del singolo tributo è diverso, esso si riflette anche sulla tempestività della contestazione della sanzione.

  • art. 15 d.lgs. 504/1995

    "l'avviso di pagamento ... è notificato ... nel termine di cinque anni"; "Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione ... per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria"; "Il termine di prescrizione ... è di cinque anni"; "La prescrizione ... è interrotta quando viene esercitata l'azione penale"

    La norma disciplina i termini relativi all'accertamento e alla prescrizione dell'imposta sulle accise, richiamata come disciplina speciale di coordinamento per il termine di accertamento del tributo.

  • art. 57 d.lgs. 504/1995

    "Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito"; "La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione"

    Per l'energia elettrica il termine decorre, nei comportamenti omissivi, dalla scoperta del fatto illecito da parte dell'Amministrazione; la nozione di scoperta coincide con la conoscenza effettiva della violazione da parte dell'ente creditore.

  • art. 59 d.lgs. 504/1995

    Prevede le sanzioni applicabili alle violazioni in materia di energia elettrica e accise, ma non disciplina autonomamente i termini di decadenza e prescrizione, che vanno quindi ricavati dalle norme generali.

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    È richiamato solo quale riferimento dell'atto di contestazione cui si applica l'art. 20 d.lgs. 472/1997.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie connesse all'illecito di consumo di energia elettrica, quando la disciplina speciale non prevede termini autonomi di decadenza e prescrizione, si applica la regola generale dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, coordinata con la disciplina speciale del tributo per individuare il dies a quo.
  • Nei casi di comportamento omissivo o di illecito non immediatamente percepibile, il termine di decorrenza non coincide con il mero compimento materiale della verifica, ma con il momento in cui l'Amministrazione ha effettiva conoscenza del fatto illecito.
  • Il ritardo nella comunicazione della violazione da parte del soggetto terzo che effettua il controllo o la verifica non può essere imputato al contribuente per anticipare la decorrenza della prescrizione a suo favore o a suo sfavore; conta la data in cui l'ente creditore viene realmente a conoscenza della violazione.
  • La distinzione tra rapporto contrattuale tra fornitore e utente e rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione impedisce di far ricadere sul contribuente le conseguenze del ritardo informativo imputabile al soggetto che ha eseguito la verifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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