Sentenza n. 317/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti, quali eredi legittimi del sig. -OMISSIS- - previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente - a ottenere il risarcimento e la liquidazione “iure hereditatis” degli importi allo stesso dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per l’esposizione professionale ad amianto e la successiva conseguente insorgenza della malattia professionale asbesto-correlata “carcinoma polmonare non a piccole cellule”, con successivo decesso in data -OMISSIS- - già riconosciuta dipendente da causa di servizio, anche per le particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà, con parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del -OMISSIS- - e contratta a causa, in conseguenza e in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, alle sue condotte colpevoli, attive e omissive, nonché alla negligenza e imperizia della stessa Amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti e illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, anche ai sensi dell’art. 20 della l. n. 183/20-OMISSIS-; e per la condanna della p.a. al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui reclamati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata e rimasta sempre inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotte commissive e omissive del Ministero della Difesa ritenute lesive della salute del militare per esposizione professionale ad amianto e conseguente diniego implicito delle richieste risarcitorie amministrative
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito iure hereditatis per ottenere l'accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro dante causa, militare della Marina esposto durante il servizio a amianto e ad altre sostanze nocive, con insorgenza di carcinoma polmonare non a piccole cellule e successivo decesso. Hanno dedotto la violazione degli obblighi di sicurezza e protezione della salute, in particolare dell'art. 2087 c.c., nonché delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, degli artt. 1218, 1223, 1453, 2043, 2050, 2051, 2059, 1228 e 2049 c.c., dell'art. 28 Cost., dell'art. 41 c.p. e della normativa antinfortunistica dell'epoca. Hanno sostenuto che il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e dello status di vittima del dovere dimostrasse il nesso causale e la responsabilità dell'Amministrazione, chiedendo euro 1.121.874 per danni non patrimoniali ed euro 130.000 per danni patrimoniali, oltre al risarcimento da ritardo e da silenzio-inadempimento. Il Ministero ha eccepito la genericità del ricorso, la prescrizione, il difetto dei presupposti della responsabilità, l'assenza di una condotta colposa specifica, l'insufficienza del riconoscimento della causa di servizio a fini risarcitori, il ruolo non operativo del militare e la presenza di fattori extraprofessionali, in particolare il fumo. Ha inoltre contestato il danno patrimoniale e la liquidazione del danno non patrimoniale, chiedendo la detrazione delle somme già erogate a titolo di equo indennizzo, speciale elargizione, trattamento speciale e pensione privilegiata di reversibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di genericità, ritenendo comunque individuabili domande e ragioni del ricorso, e ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa poiché la domanda era proposta iure hereditatis in relazione al rapporto di servizio militare. Ha respinto anche la prescrizione, applicando il termine decennale dell'art. 2946 c.c. alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e individuando la decorrenza nella conoscibilità della malattia, della sua eziologia professionale e della misura indennizzabile; il ricorso, notificato nel 2023 dopo la diagnosi del 2022, era tempestivo. Nel merito, ha qualificato l'azione come contrattuale e ha applicato il riparto dell'onere della prova proprio della responsabilità datoriale: i ricorrenti dovevano provare rapporto, danno, nocività dell'ambiente e nesso causale, mentre il Ministero doveva dimostrare l'adozione di tutte le cautele o l'esclusiva riconducibilità del danno ad altre cause. Il rapporto, il danno e la nocività dell'ambiente risultavano provati anche dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere. Il TAR ha ritenuto dimostrata l'esposizione ad amianto e il suo ruolo concausale nella patologia, pur rilevando che le ulteriori esposizioni erano solo allegate e non provate e che il militare era fumatore. Il nesso causale non era escluso dal concorso di cause, ai sensi dell'art. 41 c.p. Il danno non patrimoniale è stato quantificato in euro 934.895, di cui euro 747.916 per danno biologico terminale ed euro 186.979 per danno catastrofale; il danno patrimoniale è stato invece escluso per carenza di prova sull'aspettativa di vita. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il risarcimento è stato ridotto del 70%, ritenendo il fumo responsabile in tale misura e l'amianto nel restante 30%, con rideterminazione in euro 280.468,50. Applicando il divieto di cumulo delle prestazioni aventi funzione compensativa, il TAR ha poi detratto l'equo indennizzo di euro 25.125,72 e la speciale elargizione di euro 271.200,00, già corrisposti agli aventi causa; tali somme hanno assorbito integralmente l'importo risarcibile, senza considerare ulteriori prestazioni pensionistiche. Il ricorso è stato quindi respinto per assenza di un residuo quantum dovuto, pur essendo stata accertata nell'an la responsabilità dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti iure hereditatis.
art. 2087 c.c.
Fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del dipendente.
art. 2946 c.c.
È applicabile il termine decennale di prescrizione alla responsabilità datoriale per danni alla salute derivanti dalla violazione dell'art. 2087 c.c.; la decorrenza è collegata alla conoscibilità della malattia, della sua eziologia professionale e della misura indennizzabile.
art. 41 c.p.
Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche indipendenti dalla condotta dell'obbligato, non esclude il nesso causale, pur potendo incidere sulla misura del risarcimento.
art. 1227 c.c.
Il risarcimento è stato ridotto in ragione del concorso colposo del danneggiato, individuato nel fumo attivo, quantificato dal giudice nel 70% dell'efficienza causale complessiva.
art. 1, comma 564, l. 266/2005
È richiamato quale base normativa per la qualificazione delle particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l'ordinarietà.
art. 1 d.P.R. 243/2006
È richiamato in relazione alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e allo status di vittima del dovere.
art. 1, comma 1, lettera c), d.P.R. 243/2006
È indicato nel parere del Comitato di Verifica quale riferimento per le condizioni straordinarie e i maggiori rischi di servizio.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2018
la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario
Le prestazioni indennitarie già corrisposte per il medesimo pregiudizio devono essere detratte dal risarcimento, impedendo il cumulo compensativo.
Massime di principio
- Nella responsabilità datoriale della pubblica amministrazione per danni alla salute da violazione dell'art. 2087 c.c., il danneggiato deve provare il rapporto di lavoro, il danno, la nocività dell'ambiente e il nesso causale; spetta invece all'amministrazione dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie o che il danno dipenda integralmente da cause estranee all'inadempimento.
- Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere può concorrere a dimostrare la nocività dell'ambiente e il nesso causale, ma non equivale automaticamente all'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione né della sua colpa.
- L'esposizione professionale ad amianto può rilevare come concausa della malattia anche in presenza di fattori extraprofessionali, come il fumo; il concorso di cause non esclude il nesso causale, ma può determinare una riduzione del risarcimento proporzionata all'efficienza causale del comportamento del danneggiato.
- Il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, quando la morte non segue immediatamente la lesione e la vittima conserva consapevolezza dell'approssimarsi della morte, sono trasmissibili iure hereditatis e devono essere liquidati considerando le concrete circostanze del caso.
- Il risarcimento del danno patrimoniale fondato su una presunta aspettativa di vita futura richiede una prova concreta e non può essere riconosciuto sulla base della sola allegazione di una durata ulteriore della vita, specie in presenza di condizioni patologiche rilevanti.
- Quando per il medesimo pregiudizio siano state già corrisposte prestazioni indennitarie aventi funzione compensativa, tali somme devono essere detratte dal risarcimento, in applicazione del divieto di cumulo, anche se la prestazione e il risarcimento derivano da titoli formalmente diversi.
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