Cassazione Civile, Sentenza n. 13793/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura di calcestruzzo (stipulato il 24-7-2013) per inadempimento della fornitrice e l'aveva condannata a rifondere i danni alla committente. La ricorrente deduceva: (i) erronea attribuzione di responsabilità alla fornitrice per carenze della resistenza del calcestruzzo imputate all'aggiunta di acqua e a errori di costipazione, attività che la ricorrente riteneva estranee alla sua prestazione di mera fornitura in cantiere; (ii) errore nella quantificazione del danno perché il c.t.u. aveva computato il costo di demolizione dell'intera opera senza tener conto che parte delle strutture era abusiva e non poteva gravare sulla fornitrice. In sostanza la ricorrente contestava l'accertamento di fatto del c.t.u. e la ricostruzione giurisprudenziale degli oneri probatori e del nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando gli accertamenti del giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile la prova documentale depositata dalla controricorrente oltre i limiti di cui all'art. 372 c.p.c. Sul merito, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato che la fornitrice aveva immesso il calcestruzzo direttamente nelle casseforme (quindi materiale non più manipolabile dalla committente) e che il materiale era risultato non idoneo per eccessivo apporto d'acqua. Pertanto l'attribuzione della responsabilità alla fornitrice è fondata; inoltre la demolizione e ricostruzione sono state ritenute conseguenza immediata e diretta dell'inidoneità del materiale, esclusa la possibilità di consolidamento o regolarizzazione. Il ricorso è stato integralmente rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di lite del giudizio di legittimità (Euro 200,00 esborsi e Euro 8.500,00 compensi oltre oneri) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1497 cod. civ.
Richiama la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta e la garanzia per difetti che rendono il bene inidoneo all'uso; applicata per affermare l'obbligo della fornitrice in caso di calcestruzzo difettoso.
art. 1453 cod. civ.
Disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento; la Corte ha confermato la risoluzione in conseguenza dell'inadempimento della fornitrice.
art. 1176 cod. civ.
Criterio di diligenza richiesto nell'adempimento: rilevato in relazione all'ottemperanza degli obblighi contrattuali della fornitrice.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova: la Corte ha ricordato che il creditore deve allegare l'inadempimento mentre il debitore/produttore deve provare l'esatto adempimento; applicato per ritenere che la fornitrice non abbia assolto il proprio onere probatorio.
art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
Motivo di cassazione relativo a violazione di legge: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile quando si tenti di rimettere in discussione accertamenti di fatto correttamente svolti dal giudice d'appello.
art. 372 c.p.c.
Limita il deposito documentale nelle memorie illustrative ai soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso/controricorso; i documenti prodotti oltre tale scopo sono stati dichiarati inammissibili.
art. 1218 cod. civ.
Regola la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni; richiamato nel contesto delle pretese risarcitorie della committente.
art. 1223 cod. civ.
Stabilisce che il risarcimento del danno è commisurato al danno conseguente all'inadempimento; la Corte ha ritenuto la demolizione e ricostruzione danno diretto e immediato derivante dall'inidoneità del calcestruzzo.
art. 2043 cod. civ.
Principio della responsabilità aquiliana per fatto illecito: citato in combinato riguardo alle pretese di risarcimento, sebbene il caso sia principalmente contrattuale.
art. 2056 cod. civ.
Rinvio generale al criterio di liquidazione del danno secondo le norme vigenti; richiamato tra le disposizioni in tema di risarcimento.
art. 378 c.p.c.
Regole per la pubblica udienza e deposito di memorie per la trattazione dell'udienza pubblica; la causa è stata rimessa alla pubblica udienza secondo questo articolo.
art. 13 DPR 30 maggio 2002 n. 115
Prevede l'eventuale maggior contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione; la Corte ha rilevato l'obbligo per la ricorrente di versare ulteriore importo pari a quello del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In contratti di fornitura di materiali da costruzione, il committente che allega l'inidoneità del materiale assolve all'onere di allegazione dell'inadempimento; grava sul fornitore provare di avere esattamente adempiuto.
- Gli accertamenti tecnici (CTU) e i fatti valutati in sede di merito (Tribunale e Corte d'Appello) sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto: una diversa valutazione dei fatti non costituisce autonomo motivo di cassazione.
- Se il fornitore immette il materiale direttamente nelle casseforme o in una modalità che non consente la manipolazione da parte del committente, ciò può ampliare la responsabilità del fornitore oltre la mera consegna in cantiere.
- I danni determinati dall'inidoneità del materiale, quando rendono impossibile il consolidamento o la regolarizzazione dell'opera, possono comprendere il costo della demolizione e della ricostruzione come conseguenza diretta dell'inadempimento (art.1223 c.c.).
- Documenti nuovi depositati nelle memorie per la pubblica udienza sono ammessi soltanto per questioni attinenti alla nullità della sentenza o all'ammissibilità dei rimedi processuali (art.372 c.p.c.); diversamente possono essere dichiarati inammissibili.
- Per prevenire contenziosi, è consigliabile inserire nei contratti clausole chiare su: modalità di consegna (p. es. diretta in casseforme), responsabilità per acqua aggiunta o compattazione, procedure di accettazione in cantiere, certificati di prova e diritti di accesso per controlli e campionamenti.
- In fase di contenzioso tecnico, documentare immediatamente: certificazioni di impasto, registri di consegna, modulistica del pompaggio, fotografie, e verbali di controllo in cantiere per dimostrare chi aveva effettiva disponibilità a intervenire sul materiale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13741/2024 del 17/05/2024
- Sentenza civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13754/2024 del 17/05/2024
- Sentenza civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13755/2024 del 17/05/2024
- Sentenza civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13758/2024 del 17/05/2024
- Sentenza civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13768/2024 del 17/05/2024
- Sentenza civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13777/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →