Cassazione Penale, Sentenza n. 21565/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del ruolo di organizzatore/vertice imputato a Magrelli, con la censura che i fatti (paghe alla madre, assenza di ordini diretti, non essenziale contributo) non dimostrerebbero un ruolo dirigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura meramente reiterativa e irrilevante perché il Tribunale aveva chiarito che le dichiarazioni dei collaboratori non costituivano il nucleo probatorio rilevante nei confronti di Magrelli (salvo un cenno a dichiarazioni datate di Marco Di Lorenzo), e aveva invece motivato approfonditamente sulle risultanze investigative. Sul secondo motivo la Corte ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (interpretazione delle intercettazioni e valutazione delle prove) e ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale che aveva richiamato intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione, sequestri e l'esistenza di paghe corrisposte ai pusher come elementi a sostegno del ruolo di organizzatore di Magrelli. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); gli atti sono stati trasmessi agli uffici per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale cui si è attenuta l'ordinanza impugnata (pronuncia a norma dell'art. 309 c.p.p.).
art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del decreto stupefacenti relativa all'illecito principale contestato (capo 1): commercio/detenzione di stupefacenti.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma richiamata in relazione al reato-scopo contestato (capo 26) nell'ambito del traffico di stupefacenti.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi può essere controllata in cassazione solo per violazione di legge o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria in esito alla sentenza.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Citata per valutare la misura della sanzione pecuniaria collegata all'inammissibilità, in ordine al principio di colpa nella determinazione della somma.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari personali non è consentito rinnovare in via meramente critico-accertativa la disamina delle prove: il sindacato è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Le valutazioni sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'interpretazione delle intercettazioni costituiscono, di norma, questioni di merito riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Per configurare il ruolo di organizzatore in un’associazione di spaccio è necessario che emergano elementi probatori idonei a mostrare direzione, coordinamento o controllo (es. convocazioni per i turni, decisioni sull'organizzazione, corresponsione di "paga" ai pusher, coordinamento tra piazze), e tali elementi, se logicamente motivati dal giudice, possono giustificare la misura cautelare.
- Una censura che si limiti a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito è inammissibile in cassazione; il rimedio efficace è mirare a violazioni di legge o a mostrare la manifesta illogicità della motivazione.
- Le misure cautelari confermate in presenza di indagini articolate (intercettazioni, videoriprese, osservazioni, sequestri, arresti in flagranza) richiedono per essere invalidate una critica puntuale che individui errori specifici nella logica delle inferenze tratte dal giudice di merito.
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