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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18186/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Monza, con riconoscimento della continuazione con un precedente reato giudicato dal GIP di Busto Arsizio, per una pena complessiva di tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 15.333,00 di multa. Il ricorrente propone due censure: con il primo motivo deduce l'omessa motivazione sulla congruità della pena patteggiata, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esplicitare i criteri di cui all'art. 133 c.p. considerati nella dosimetria; con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per omessa verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, assumendo che il giudice si sia limitato a prendere atto dell'accordo senza valutare gli elementi costitutivi del reato contestato e senza controllare la corretta sussunzione giuridica, che il ricorrente reputa incongrua o non corretta.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente indicati, tra i quali non rientra la mera doglianza sulla motivazione relativa alla congruità della pena, salvo che si deduca un'illegalità della pena, qui non prospettata. Dichiara parimenti inammissibile il secondo motivo perché, nei ricorsi avverso il patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; nel caso concreto l'asserita erroneità è rimasta solo affermata e non risulta alcun errore manifesto nella qualificazione. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    regola il patteggiamento; la sentenza che recepisce l'accordo è motivata in forma succinta, con controllo del giudice su qualificazione giuridica, assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e congruità della pena nei limiti costituzionali.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limita i motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai soli casi tassativamente previsti: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato dalla difesa come parametro della dosimetria; la Corte esclude che la mera omissione di specificazione dei criteri di commisurazione integri motivo deducibile nel patteggiamento se non si allega illegalità della pena.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    deve essere richiamato dal giudice del patteggiamento per escludere cause di immediato proscioglimento.

  • art. 27 Cost.

    la verifica della congruità della pena patteggiata deve rispettare i fini rieducativi e i limiti costituzionali della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi precluse censure sulla sola motivazione della dosimetria della pena, se non si denuncia un'illegalità della sanzione.
  • La verifica della congruità della pena concordata nel patteggiamento è limitata e non richiede una motivazione analitica dei criteri ex art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione succinta nei termini propri del rito, salvo il controllo sul rispetto dei limiti legali e costituzionali.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile, oggettivamente eccentrico rispetto al capo di imputazione e privo di margini di opinabilità.
  • Se l'asserita erroneità della qualificazione giuridica resta meramente affermata e non emerge con immediatezza dalla contestazione e dalla sentenza, il motivo è inammissibile.
  • Nel patteggiamento il giudice deve comunque controllare la corretta qualificazione giuridica del fatto e l'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p., ma tale controllo può essere espresso in forma sintetica coerente con la struttura del rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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