Sentenza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 36 del 16 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 36 del 16 gennaio 2025, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'inadempimento della sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 36 del 16 gennaio 2025. La pronuncia, notificata ai fini esecutivi il 13 febbraio 2025 e passata in giudicato, aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero, previa emissione della carta docente, ad accreditarvi € 1.500,00. Persistendo l'inadempimento anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi e che il Ministero non aveva attribuito alla ricorrente la carta elettronica nel valore complessivo di € 1.500,00. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento della somma mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del relativo ufficio; il commissario dovrà compiere gli atti necessari entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte. Nessun rimborso è dovuto al commissario, in quanto interno alla medesima amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nel caso concreto nella misura complessiva riconosciuta dal giudicato in € 1.500,00.
art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015
Impone all'amministrazione di operare nel rispetto della disciplina legislativa della carta docente e dei vincoli derivanti dalle statuizioni giurisdizionali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato ai fini esecutivi, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non ha adempiuto all'obbligo conformativo o patrimoniale imposto dalla decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di compiere specifiche attività esecutive entro un termine determinato, individuando puntualmente la prestazione dovuta in conformità al contenuto del giudicato.
- La persistente inerzia dell'amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, con facoltà di delega e fissazione del termine per il compimento degli atti necessari all'esecuzione.
- Il commissario ad acta appartenente alla medesima amministrazione intimata non ha diritto a rimborsi per l'attività esecutiva, in assenza di una diversa previsione.
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