Sentenza del 15/10/2019 n. 25976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il mancato o tardivo versamento delle accise sull'energia elettrica relative ai periodi da marzo a dicembre 2012. La contribuente sosteneva di poter estinguere i debiti mediante compensazione con crediti vantati verso diversi uffici doganali, derivanti da istanze di trasferimento di crediti, compensazione, rimborso e riduzione delle rate d'acconto. L'Agenzia delle Dogane ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la compensazione in materia tributaria fosse ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e secondo le specifiche procedure applicabili, non essendo sufficiente la previsione generale dello Statuto dei diritti del contribuente in assenza dei regolamenti attuativi. Ha inoltre dedotto, in subordine, l'erroneità della compensazione tra tributi diversi e tra crediti riferiti a uffici doganali territorialmente differenti, nonché l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo erronea l'interpretazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente consentirebbe una compensazione generalizzata anche in assenza di disciplina attuativa. La Corte ha ribadito che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge o da una disciplina attuativa applicabile; la previsione generale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 212 del 2000 non ha reso automaticamente compensabili tutti i tributi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La questione sulle sanzioni, sollevata dalla contribuente solo nella memoria, è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8
L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione
La disposizione introduce la compensazione come possibile modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria, ma il comma 8 demanda a regolamenti attuativi l'estensione dell'istituto ai tributi per i quali non era già previsto. Pertanto, in assenza di una disciplina specifica, non opera una compensazione generalizzata.
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2
Richiamata quale base normativa per l'emanazione dei regolamenti destinati a disciplinare ed estendere la compensazione tributaria.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6
Le disposizioni erano state invocate dalla contribuente per escludere o ridurre le sanzioni, ma i giudici di merito avevano ritenuto non sussistenti i relativi presupposti; la Cassazione non ha esaminato nuovamente la questione perché la doglianza è stata proposta tardivamente e in modo non specifico.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 14, comma 7, e 26, comma 13
Richiamati dall'Agenzia delle Dogane in relazione alle procedure di liquidazione, versamento e possibile compensazione delle accise; i relativi motivi sono rimasti assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.
D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, artt. 1 e 6
Richiamato per sostenere che il trasferimento e l'utilizzo dei crediti maturati presso uffici doganali diversi richiedono il riconoscimento del credito e il rispetto delle procedure previste, soprattutto quando i crediti riguardano uffici territoriali differenti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; la Corte ha ritenuto correttamente dedotto il vizio relativo all'interpretazione dell'art. 8 dello Statuto del contribuente.
Massime di principio
- La previsione generale della compensazione contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente non consente, da sola, di compensare qualsiasi debito tributario con qualsiasi credito verso l'Amministrazione.
- Per compensare tributi o accise occorre verificare l'esistenza di una specifica norma primaria, di un regolamento attuativo o di una procedura espressamente autorizzata per quel tributo e per quel periodo d'imposta.
- I crediti tributari devono essere previamente riconosciuti, liquidi ed esigibili; la semplice presentazione di un'istanza di rimborso o di trasferimento non equivale necessariamente al riconoscimento del credito e non autorizza automaticamente a omettere il versamento.
- Quando crediti e debiti riguardano tributi diversi, capitoli di bilancio diversi o uffici territoriali differenti, è necessario rispettare le specifiche regole di imputazione e trasferimento previste dalla normativa e dalle procedure amministrative.
- Il contribuente non può presumere che l'inerzia dell'Amministrazione nel rispondere a una richiesta di compensazione renda legittima la sospensione o l'omissione dei versamenti dovuti.
- Le questioni relative alle sanzioni devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e in cassazione con indicazione specifica degli atti e delle parti in cui sono state sollevate; una nuova censura introdotta soltanto nella memoria difensiva può essere dichiarata inammissibile.
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