Cassazione Penale, Sentenza n. 31305/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione di una pena sostitutiva della detenzione domiciliare disposta con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il magistrato di sorveglianza aveva determinato le modalità esecutive e le prescrizioni della misura, ma aveva anche disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'aggiornamento del fine pena. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza deducendone l'abnormità per violazione di legge: dopo l'attivazione del procedimento ex art. 62 della legge n. 689 del 1981, la competenza a provvedere sull'esecuzione della pena sostitutiva e sul calcolo del fine pena spettava al solo magistrato di sorveglianza, non al pubblico ministero; la trasmissione degli atti al P.M. avrebbe causato una indebita regressione e una stasi del procedimento, imponendo a un organo estraneo un adempimento non previsto dall'ordinamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che l'ordine rivolto al pubblico ministero di effettuare l'aggiornamento e l'annotazione del fine pena fosse estraneo alle attribuzioni di tale ufficio e, dunque, viziato da abnormità sia strutturale sia funzionale. Di conseguenza ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al magistrato di sorveglianza di Foggia per nuovo esame della richiesta relativa all'esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Norme richiamate
art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689
Attribuisce al magistrato di sorveglianza la procedura di conferma o modifica delle modalità esecutive e delle prescrizioni delle pene sostitutive, con competenza esclusiva sull'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva.
art. 64 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato per confermare che i provvedimenti di modifica, revoca e sospensione delle pene sostitutive sono adottati dal magistrato di sorveglianza.
art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato come norma che colloca nel magistrato di sorveglianza i poteri sul controllo esecutivo delle pene sostitutive.
art. 68 legge 24 novembre 1981, n. 689
Indicato dal ricorrente come norma che radica nel magistrato di sorveglianza la competenza a effettuare il calcolo del fine pena, escludendo un intervento regressivo del pubblico ministero.
art. 661, comma 1, c.p.p.
Prevede che, quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmetta la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981.
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato quale norma procedurale cui il magistrato di sorveglianza procede per l'adozione dell'ordinanza di conferma o modifica delle modalità esecutive e delle prescrizioni della pena.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È indicato come fonte della riforma che ha attribuito al magistrato di sorveglianza la competenza esclusiva sull'esecuzione delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- Nel sistema delle pene sostitutive, come ridisegnato dalla riforma del 2022, la competenza sull'esecuzione della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è attribuita al magistrato di sorveglianza, con esclusione di un ruolo attivo del pubblico ministero nell'adozione di atti esecutivi ulteriori rispetto alla trasmissione della sentenza.
- È abnorme il provvedimento del giudice che imponga a un organo giudiziario privo di competenza un adempimento non previsto dall'ordinamento, specie quando ciò determini una stasi del procedimento non altrimenti superabile.
- La categoria dell'abnormità processuale, sia strutturale sia funzionale, è eccezionale e si configura solo in presenza di una carenza di potere o di una deviazione radicale dal modello legale; non basta una mera illegittimità dell'atto.
- L'abnormità funzionale ricorre quando il provvedimento introduce una regressione o un blocco procedimentale imponendo al destinatario un'attività fuori dalle sue attribuzioni, senza che il sistema preveda rimedi alternativi idonei a superare la stasi.
- Nell'esecuzione delle pene sostitutive, il magistrato di sorveglianza deve provvedere direttamente ai calcoli e alle determinazioni funzionali all'esecuzione; non è consentito rimettere tali adempimenti al pubblico ministero mediante trasmissioni improprie degli atti.
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