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Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento del diniego all’accesso agli atti e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto in capo alla ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione, con particolare riguardo agli atti amministrativi e alla relazione finale del Gruppo di Lavoro del procedimento di valutazione dell’offerta di ASM Terni approvata con D.D. 3089 del 28 ottobre 2025 nonché a tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica del concorrente ASM Terni S.p.A. comprensiva dei relativi allegati e ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale; e per l’accertamento e la condanna all’ostensione completa degli atti non concessi, con particolare riferimento alla relazione finale del Gruppo di lavoro del 2025 approvata con D.D. 3089 del 28 ottobre 2025 e tutti gli altri atti annessi e connessi ivi compresa la documentazione amministrativa, tecnica ed economica della proposta ASM TERNI Spa che avrebbe legittimato la dichiarazione di pubblica utilità della medesima

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, parzialmente superato in corso di causa, all’accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica della proposta di project financing dichiarata di pubblico interesse a favore di altra impresa, inclusi il PEF asseverato e la relazione generale sul progetto di fattibilità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nell’ambito dell’impugnazione della deliberazione comunale che aveva annullato un precedente avviso di sollecitazione del mercato e dichiarato di pubblico interesse la proposta di project financing presentata da altra impresa, ha chiesto l’accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. 241/1990 e art. 35 d.lgs. 36/2023, nonché l’accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013. L’istanza riguardava la relazione finale del gruppo di lavoro, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica della proposta concorrente e gli atti connessi. Il Comune ha negato l’accesso richiamando: l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la proposta della ricorrente era stata ritenuta non fattibile con precedente deliberazione non impugnata; il carattere esplorativo della richiesta; il differimento necessario a proteggere concorrenza e par condicio, essendo ancora non indetta la gara; la presenza di segreti tecnici e commerciali, tra cui soluzioni progettuali, dati economico-finanziari, PEF, modelli organizzativi e bozze convenzionali. In giudizio la ricorrente ha insistito sull’indispensabilità della documentazione per la difesa e sugli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Nel corso del giudizio il Comune ha osteso la maggior parte degli atti, ma ha consegnato il PEF asseverato e la relazione generale sul progetto di fattibilità con ampie oscurazioni, sicché la ricorrente ha mantenuto interesse all’ostensione integrale di tali documenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., per la parte della documentazione messa a disposizione dal Comune dopo la proposizione del ricorso, ritenendo parzialmente soddisfatta la pretesa ostensiva. Ha invece respinto la richiesta di ostensione integrale del PEF asseverato e della relazione generale sul progetto di fattibilità. Il Collegio ha ritenuto legittimo differire l’accesso perché la gara non era ancora stata indetta e la struttura del project financing comporta una fase preliminare di verifica della proposta del promotore, destinata a essere eventualmente seguita dal confronto competitivo con altri operatori. La segretezza della proposta iniziale deve essere preservata per garantire la genuinità, la concorrenza e la par condicio della successiva gara; il differimento può quindi protrarsi sino all’aggiudicazione. Il giudice ha inoltre condiviso la qualificazione del PEF e della relazione come documenti contenenti dati riconducibili a segreti tecnici e commerciali, meritevoli di tutela soprattutto nella fase embrionale del procedimento e alla luce della specifica opposizione della proponente. Ha rilevato, inoltre, che, in relazione al tema della dedotta pretermissione della proposta della ricorrente, i contenuti della proposta concorrente appaiono solo secondariamente rilevanti e non risultano indispensabili ai fini della difesa, requisito richiesto dall’art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023 per l’accesso immediato. Le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 3, c.p.a.

    istanza di accesso in via incidentale

    Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso quando la documentazione sia funzionale alla controversia principale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    È applicabile quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione soddisfa in tutto o in parte la pretesa sostanziale azionata.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    L’accesso documentale richiede una posizione giuridicamente qualificata e un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione da tutelare.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. 36/2023

    differisce, in generale, l’accesso alle domande di partecipazione (lett. b) nonché alle offerte dei concorrenti (lett. c) fino all’aggiudicazione della gara a cui si riferiscono

    La disciplina del differimento esprime l’esigenza di preservare la riservatezza delle offerte e la par condicio sino all’aggiudicazione; tale esigenza opera, a maggior ragione, nella fase preliminare del project financing, prima dell’indizione della gara.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara

    L’accesso immediato alla documentazione contenente informazioni riservate può essere accordato soltanto quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa in giudizio; nel caso concreto tale indispensabilità non è stata ravvisata.

  • art. 193 d.lgs. 36/2023

    dichiarare il pubblico interesse sulla proposta di ASM

    Disciplina la dichiarazione di pubblico interesse della proposta nell’ambito del project financing di iniziativa privata.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    È stato invocato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta ostensiva, ma la decisione si è concentrata sulla disciplina dell’accesso documentale e dell’accesso nelle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nella fase preliminare del project financing, anteriore all’indizione della gara, l’accesso alla proposta del promotore può essere differito sino all’aggiudicazione quando l’ostensione anticipata sia idonea a pregiudicare la concorrenza, la par condicio e la genuinità del successivo confronto competitivo.
  • La tutela della riservatezza tecnica e commerciale può giustificare il differimento o la limitazione dell’accesso al PEF, alle soluzioni progettuali e agli altri documenti della proposta di project financing, soprattutto quando il procedimento si trovi in una fase embrionale e il proponente abbia specificamente dedotto la natura riservata delle informazioni.
  • L’accesso immediato a documenti di gara o pre-gara contenenti informazioni riservate richiede la dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della difesa in giudizio; la mera utilità conoscitiva o la generica connessione con una controversia non sono sufficienti.
  • Quando l’amministrazione mette a disposizione, nel corso del giudizio, una parte della documentazione richiesta, la domanda di accesso cessa di avere materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente ostesi, mentre il giudizio prosegue sulla parte ancora negata o oscurata.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAccesso agli atti di garaAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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