Cassazione Penale, Ordinanza n. 06044/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato il diniego della liberazione anticipata relativa al semestre 16 agosto 2023 - 16 febbraio 2024. Nel ricorso si lamentava un vizio di motivazione, prospettando l'assenza o l'apparenza della motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo avverso il diniego emesso dal magistrato di sorveglianza. La decisione impugnata aveva fondato il rigetto sulla presenza di un'infrazione disciplinare commessa il 2 febbraio 2024, sanzionata con l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per tre giorni, consistente nel possesso di una macchinetta per tatuaggi e di altri oggetti non consentiti, nonché nel tenere a macerare frutta per la produzione di bevanda alcolica. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché manifestamente infondate, meramente fattuali e riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione corretta dal giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella reiterazione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando la motivazione impugnata sia esistente, coerente e sorretta da argomenti giuridici non manifestamente illogici; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali.
- In materia di liberazione anticipata, la commissione di una infrazione disciplinare durante il semestre di osservazione può costituire indice valutabile di mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo e giustificare il diniego del beneficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, trova applicazione la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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