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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Esecuzione delle sentenze - Giudizio di ottemperanza - Condizioni di ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2154/1/14, successivamente corretta con ordinanza n. 193/2016, sostenendo che i provvedimenti fossero definitivi e imponessero all'Agenzia delle Entrate il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sia per il presunto vizio della messa in mora, trasmessa tramite raccomandata anziché notificata da un ufficiale giudiziario, sia perché non era stato dimostrato il passaggio in giudicato del capo relativo alla distrazione delle spese.

La decisione

La Commissione ha ritenuto valida la messa in mora trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, considerandola equipollente alla notificazione tramite ufficiale giudiziario e rilevando che l'atto aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non era stata provata la definitività della sentenza e dell'ordinanza di correzione: per le parti corrette, infatti, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione, della quale non risultava provata la notificazione all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, anche applicando la disciplina dell'art. 69 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorso era prematuro, poiché non erano ancora decorsi novanta giorni dalla notificazione del provvedimento giudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso è proponibile solo dopo che è scaduto il termine previsto per l'adempimento da parte dell'ufficio o dell'ente debitore o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora.

    Il giudizio di ottemperanza richiede un titolo giudiziale passato in giudicato, contenente obblighi a carico dell'amministrazione, e può essere promosso soltanto dopo la scadenza del termine per adempiere oppure, in mancanza di un termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora.

  • Art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

    Nel processo tributario la raccomandata con avviso di ricevimento può costituire modalità equipollente alla notificazione tramite ufficiale giudiziario per la trasmissione degli atti, inclusa la messa in mora, purché l'atto sia effettivamente ricevuto e raggiunga il proprio scopo.

  • Art. 69, commi 4 e 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per ottemperanza può essere proposto solo dopo il decorso di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento giudiziale in forza del quale le somme sono dovute.

    Quando si applica la disciplina dell'esecuzione dei rimborsi e delle somme dovute in forza della sentenza, il contribuente deve attendere novanta giorni dalla notificazione del provvedimento prima di proporre il giudizio di ottemperanza.

  • Art. 288 c.p.c.

    Le sentenze, per le parti corrette, sono impugnabili nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di correzione.

    Se una sentenza viene corretta, il termine per impugnare le parti oggetto di correzione decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione. Senza prova della notificazione non può essere dimostrato il passaggio in giudicato attraverso la scadenza del termine breve.

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo di impugnazione.

    In assenza di notificazione della sentenza o dell'ordinanza di correzione, può operare il termine lungo per impugnare; nel caso esaminato, tale termine non era ancora scaduto alla data della messa in mora e della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile solo se esiste un provvedimento giudiziale definitivo che impone un obbligo concreto e attuale all'amministrazione o all'ente debitore.
  • Prima di proporre l'ottemperanza occorre verificare e documentare il passaggio in giudicato del titolo, producendo la prova delle notificazioni rilevanti oppure della scadenza del termine lungo di impugnazione.
  • Quando la sentenza è stata corretta, il termine per impugnare le parti corrette decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione; la mera comunicazione del dispositivo, soprattutto se non effettuata all'amministrazione legittimata a impugnare, può non essere sufficiente.
  • La messa in mora tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida nel processo tributario se è provata la ricezione e l'atto ha raggiunto il proprio scopo.
  • Il ricorso non può essere presentato prematuramente: devono essere rispettati i termini previsti per l'adempimento, il termine di trenta giorni dalla messa in mora quando manca un termine specifico, oppure, nei casi disciplinati dall'art. 69, il termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
  • La mancata dimostrazione anche di uno solo dei presupposti temporali o della definitività del titolo può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

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