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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05926/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) la violazione delle norme sulla prescrizione (censura fatta con riferimento agli artt. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen.) per il reato ascritto sub 2) (art. 489 c.p., uso di una falsa carta di circolazione accertato il 10/02/2017), sostenendo che, alla data della pronuncia d'appello, il termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6, con proroga per sospensioni di 77 giorni) era già spirato; 2) l'omessa motivazione della Corte di appello circa la richiesta, formulata in sede di discussione con riferimento al capo 1), di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) rispetto al reato di ricettazione (art. 648 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 489 c.p. (termine massimo con sospensioni scaduto il 27/11/2024, quindi anteriore alla sentenza d'appello) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato, eliminando la pena accessoria attribuita a titolo di continuazione (mesi 1 di reclusione ed euro 100). In base all'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p. ha rideterminato la pena per il delitto di ricettazione in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il secondo motivo (omessa pronuncia su art. 131-bis) è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile: la Cassazione ha ricordato che l'applicabilità dell'art. 131-bis non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e che la Corte di merito non è obbligata a pronunciarsi in assenza di una richiesta specifica; inoltre i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini incompatibili con la particolare tenuità postulata dalla difesa. Il ricorso è dunque annullato senza rinvio limitatamente all'art. 489 c.p.; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen.

    Delitto contestato (uso di una falsa carta di circolazione) ritenuto estinto per prescrizione; la Corte ha annullato la condanna relativa a questo articolo.

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione: è rimasto nella condanna; la pena è stata ridefinita dopo l'eliminazione della parte di pena attribuita per continuazione con il reato estinto.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla prescrizione; la Corte ha dato rilievo alla questione della estinzione per prescrizione in favore dell'imputata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla prescrizione; impiego della norma nel quadro della censura processuale sul decorso dei termini.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha affermato che, se la norma era già vigente alla data della sentenza di merito, l'applicabilità non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre, ove sia stata valutata, i giudici di merito possono escluderne l'applicabilità se i fatti non rientrano nella tenuità materiale richiesta.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma invocata per la rideterminazione della pena in sede di annullamento senza rinvio: ha consentito di eliminare l'aumento di pena attribuito per continuazione con il reato estinto e di rideterminare la pena residua.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte in riferimento al divieto di dedurre in Cassazione questioni non previamente devolute al giudice d'appello: impedisce di proporre per la prima volta in Cassazione l'applicazione di art. 131-bis se la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata.

  • Legge "Orlando"

    Richiamata nella discussione sulla disciplina della prescrizione; la difesa ha sostenuto che la disciplina introdotta non si applicava al caso per il periodo temporale considerato.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione di un reato è spirato prima della pronuncia d'appello, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la condanna relativa a quel reato per estinzione della punibilità.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato sul termine massimo previsto dalla fattispecie, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe; verifiche precise sul decorso temporale possono determinare l'estinzione anche se la sentenza di merito è stata pronunciata posteriormente.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) deve essere tempestivamente dedotta in sede di merito: non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata e non era stata devoluta al giudice di appello.
  • Anche quando la causa di esclusione è prospettata tempestivamente, il giudice valuta se i fatti materiali rientrano effettivamente nella 'particolare tenuità'; una ricostruzione dei fatti compatibile con una certa gravità esclude l'applicazione dell'istituto.
  • Quando una condanna comprende più reati in continuazione e uno di questi viene dichiarato estinto per prescrizione, la pena complessiva va ricalcolata eliminando l'aumento attribuito per la continuazione (art. 620 c.p.p.).
  • In Cassazione sono inammissibili le questioni e i motivi non previamente devoluti al giudice di merito, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; la strategia difensiva deve dunque curare la tempestiva sollevazione di questioni determinate già nel giudizio di appello.

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