Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 27.12.2024, n. 270, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, da eseguire in ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, del 27 dicembre 2024, dichiarata passata in giudicato. Il TAR ha verificato che nel fascicolo informatico non risultavano presenti, né erano altrimenti visualizzabili, i documenti digitali indicati tra gli allegati al ricorso e necessari per esaminare la domanda: la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione relativa all’omessa produzione documentale e alla necessità che essa avvenga nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha assegnato alla parte ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notifica e il certificato di passaggio in giudicato. Ha inoltre rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Il Collegio ha precisato che l’omessa produzione di tale documentazione, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione e di sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, la disposizione è stata utilizzata per rilevare l’omessa produzione dei documenti necessari allo scrutinio del ricorso.

  • art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010

    Richiamato quale base delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, nelle forme delle quali devono essere depositati i documenti necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve depositare nel fascicolo informatico la sentenza della cui esecuzione chiede l’accertamento, la documentazione relativa alla sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, quando tali atti siano necessari per verificare i presupposti della domanda.
  • La mancata produzione dei documenti necessari allo scrutinio del ricorso per ottemperanza, se non depositati nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dall’omessa produzione documentale, il giudice amministrativo deve consentire il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e può assegnare un termine per la regolarizzazione, rinviando la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.