Ordinanza n. 96/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 27.12.2024, n. 270, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, da eseguire in ottemperanza
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, del 27 dicembre 2024, dichiarata passata in giudicato. Il TAR ha verificato che nel fascicolo informatico non risultavano presenti, né erano altrimenti visualizzabili, i documenti digitali indicati tra gli allegati al ricorso e necessari per esaminare la domanda: la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione relativa all’omessa produzione documentale e alla necessità che essa avvenga nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha assegnato alla parte ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notifica e il certificato di passaggio in giudicato. Ha inoltre rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Il Collegio ha precisato che l’omessa produzione di tale documentazione, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione e di sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, la disposizione è stata utilizzata per rilevare l’omessa produzione dei documenti necessari allo scrutinio del ricorso.
art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010
Richiamato quale base delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, nelle forme delle quali devono essere depositati i documenti necessari alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve depositare nel fascicolo informatico la sentenza della cui esecuzione chiede l’accertamento, la documentazione relativa alla sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, quando tali atti siano necessari per verificare i presupposti della domanda.
- La mancata produzione dei documenti necessari allo scrutinio del ricorso per ottemperanza, se non depositati nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dall’omessa produzione documentale, il giudice amministrativo deve consentire il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e può assegnare un termine per la regolarizzazione, rinviando la trattazione.
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