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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17070/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha presentato sei motivi di impugnazione: (1) violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p. per mancata valutazione concreta delle esigenze cautelari, con i giudici che si sarebbero limitati a richiamare la gravità delle condotte; (2) vizio motivazionale per il rigetto, ritenuto apodittico, della proposta di delocalizzazione territoriale (arresti domiciliari in Basilicata); (3) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. perché l'ordinanza avrebbe fatto ricorso automatico alla presunzione di legge senza valutare le controdeduzioni difensive su delocalizzazione, braccialetto elettronico e assistenza familiare; (4) vizio di motivazione circa le condizioni di salute, che non sarebbero state valutate come incompatibili con il carcere; (5) motivazione stereotipata in ordine al pericolo di reiterazione, limitata al richiamo del contesto criminale; (6) motivazione apparente sulla pericolosità dell'indagato senza un reale confronto con le deduzioni difensive su misure alternative

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato preliminarmente che la rinuncia al ricorso comunicata dai difensori non ha efficacia ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. per mancanza di procura speciale. Sulla sostanza, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., l'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una doppia presunzione: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura carceraria; tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. Nel caso di specie la difesa non ha fornito elementi idonei: il Tribunale ha motivato che permane la significativa operatività dell'indagato in ambienti camorristici, la dimostrata insensibilità ai moniti cautelari e il fallimento della finalità rieducativa, sicché non è possibile ritenere affidabile l'osservanza di prescrizioni alternative. Le condizioni di salute non sono state ritenute tali da imporre contatti costanti con strutture territoriali né incompatibili col carcere. Per questi motivi i motivi di ricorso sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati e il ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non essendo disposta la rimessione in libertà, si è disposto quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. opera una doppia presunzione: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura carceraria; può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante che qualifica alcune fattispecie come collegabili a criminalità organizzata, giustificando un'applicazione rigorosa delle misure cautelari e l'operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    norma procedurale relativa alle esigenze cautelari e ai criteri di applicazione delle misure; il ricorso lamentava mancata valutazione concreta, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata

  • art. 299 cod. proc. pen.

    riguarda la motivazione delle misure; nel caso la Corte ha ritenuto non sussistere vizi di motivazione rilevanti

  • art. 589 cod. proc. pen.

    la rinuncia al ricorso richiede procura speciale per produrre effetti; la dichiarazione di rinuncia dai difensori senza tale procura non ha efficacia

  • art. 27 cod. proc. pen.

    richiamato come norma per la richiesta di sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari; la Corte ha valutato che la richiesta non fosse supportata da elementi idonei a superare la presunzione a favore del carcere

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione procedurale esecutiva nel caso in cui la sentenza non comporti la rimessione in libertà: adempimenti a carico della cancelleria

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiama il formato sinteticodi esposizione dei motivi di impugnazione; il ricorso era redatto in conformità ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati

  • artt. 81, 110, 629 (secondo comma), 56, 629 cod. pen.

    articoli del codice penale relativi ai reati contestati all'indagato (concorso di persone nel reato, rapina aggravata, tentata o concorrente); la gravità dei reati ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Nei reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. il giudice opera una presunzione favorevole alla custodia cautelare in carcere: per ottenere misure alternative il difensore deve produrre elementi specifici e concreti che dimostrino l'idoneità delle misure meno afflittive a contenere le esigenze cautelari
  • Argomentazioni generiche o richiami alla sola gravità del reato sono insufficienti per superare la presunzione di necessità del carcere; è necessaria una prova concreta dell'irreperibilità del pericolo di fuga, di reiterazione o di inquinamento probatorio con misure alternative
  • Proposte di delocalizzazione territoriale o di misure tecnologiche (braccialetto elettronico) devono essere dettagliate e corredate da elementi concreti (es. legami familiari stabili, controllo territoriale effettivo, garanzie esecutive) per essere valutate favorevolmente
  • Le condizioni di salute possono giustificare misure alternative solo se documentate da certificazioni e relazioni cliniche che attestino incompatibilità oggettiva e permanente con il regime carcerario
  • La rinuncia a un ricorso ha effetti formali: occorre la procura speciale per rendere efficace tale rinuncia; in mancanza la dichiarazione può essere inoperante
  • Il giudice deve motivare concretamente la prognosi di rischio (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, inquinamento probatorio), confrontando espressamente le deduzioni difensive; motivazioni stereotipate o meramente ripetitive sono suscettibili di censura
  • Quando la decisione di confermare la misura cautelare non comporta immediata remissione in libertà, il giudice adotta gli adempimenti previsti dalle norme procedurali per la prosecuzione della detenzione

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