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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19527/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne: Sejdic per essere ritenuta capo e promotrice di un'associazione a delinquere finalizzata a furti nella stazione Centrale di Milano; Tropeano e Melella per aver attestato falsamente, nei verbali di arresto e relative annotazioni, di aver eseguito congiuntamente due arresti (mentre l'arresto sarebbe stato effettuato solo da Tropeano). Le censure principali: per Sejdic carenza di specificazione degli elementi costitutivi del reato associativo (mancanza di programma criminoso e volontà di aderirvi) e contestazione della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; per Tropeano e Melella contestazione della qualificazione del fatto come falso (sostenendo che si tratti di un "falso innocuo" privo di incidenza sulla funzione probatoria del documento) e del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Sejdic il motivo principale è ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva documentato elementi idonei a dimostrare l'organizzazione, il ruolo gerarchico e il programma criminoso; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono rientrati nella discrezionalità di merito e privi di manifesta illogicità. Per Tropeano e Melella la Corte ha ritenuto infondata la tesi del "falso innocuo": l'identità di chi dichiara di aver partecipato all'operazione rileva per la funzione probatoria dell'atto, quindi la falsità non è stata considerata irrilevante; anche qui il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato adeguatamente. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che punisce il falso ideologico in atti pubblici; la Corte ha ritenuto applicabile la norma ai verbali di arresto quando la falsità incide sulla funzione probatoria dell'atto.

  • art. 476 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie del falso materiale/ideologico collegata alle dichiarazioni contenute nei documenti di polizia; la Corte ha valutato l'incidenza della falsità sul documento.

  • art. 49 cod. pen.

    Disciplina l'inidoneità dell'azione e il concetto di "falso innocuo"; la Corte ne richiama i criteri per escludere la punibilità solo quando la falsità risulti del tutto irrilevante ai fini della funzione documentale.

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Art. 81 (concorso di persone nel reato) e art. 110 (concorso nel reato mediante cooperazione materiale o morale); utilizzati per qualificare la partecipazione nell'associazione e nelle condotte delittuose contestate.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel commisurare la pena conformemente a tali articoli.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Previsione dell'inammissibilità per vizi di specificità del ricorso in cassazione; applicata quando il ricorso non confronta le argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende quando la Corte dichiara inammissibile il ricorso; la Corte ha disposto tale condanna fissando l'importo di euro 3.000,00.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel contesto dell'udienza a distanza; usata per motivare l'istruttoria delle conclusioni.

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale la specificità del motivo: il ricorso deve confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; ragioni generiche o non correlate alla decisione portano all'inammissibilità.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in via straordinaria solo se emergono arbitrii o manifesta illogicità.
  • Il concetto di "falso innocuo" esclude la punibilità solo quando la falsità sia del tutto irrilevante rispetto alla funzione probatoria dell'atto; l'alterazione che riguarda l'identità di chi ha compiuto l'operazione è normalmente offensiva perché incide sulla funzione probatoria.
  • Nelle contestazioni relative a verbali di polizia, la parte narrativa che attesta la partecipazione degli agenti è parte integrante della funzione probatoria: la falsa attestazione della partecipazione può integrare reato anche se la descrizione materiale dell'evento è veritiera.
  • La presenza di precedenti o di una attività consolidata può giustificare il diniego delle attenuanti generiche quando il giudice di merito esprima motivazione non manifestamente illogica.
  • Se un ricorso viene dichiarato inammissibile la legge prevede conseguenze economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende); pertanto, va valutata con attenzione l'ammissibilità formale prima del deposito.

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