Cassazione Penale, Sentenza n. 29036/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di ammissione di una società al controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. La Corte d'appello di Bologna, in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Cassazione, aveva confermato il rigetto già pronunciato dal Tribunale. La società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., assumendo che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al dictum rescindente, avendo nuovamente valorizzato il mero dato della pregressa partecipazione a consorzi e non avendo scrutinato adeguatamente i nuovi elementi di emenda, in particolare il recesso dai consorzi esclusi dalla white list; 2) violazione dell'art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e vizi motivazionali ex art. 606, lett. e, c.p.p., per asserita motivazione apparente, travisamento della prova e omessa considerazione di documenti decisivi. In particolare, la difesa ha contestato: a) la valutazione negativa del modello organizzativo adottato dalla società, ritenuto un simulacro documentale, senza considerare la sua approvazione da parte del consiglio di amministrazione; b) la ritenuta insufficienza della cessazione dei rapporti con i consorzi inquinati, senza indicare quali ulteriori condotte sarebbero state necessarie per dimostrare l'effettivo distacco; c) l'affermazione circa l'assenza di prova sulla platea degli attuali partner commerciali, a fronte dei libri contabili prodotti; d) la mancata valorizzazione della cessazione dei rapporti con due imprese fornitrici, attestata dalla commercialista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente adempiuto al mandato rescindente, affrontando i tre profili indicati dalla precedente decisione di legittimità: l'adozione del modello organizzativo, il recesso dai consorzi con presenze mafiose e l'incidenza economica dei rapporti commerciali con due imprese. Secondo la Cassazione, la motivazione del giudice di rinvio non presentava né contraddittorietà né manifesta illogicità: la sola adozione del modello 231 non bastava a garantire l'indipendenza da influenze malavitose; la semplice uscita dai consorzi era un elemento positivo ma non decisivo per provare l'avvenuta bonifica; la valutazione dell'impatto sul fatturato delle commesse rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente, oltre al rigetto implicito delle doglianze, è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
norma che disciplina l'ammissione al controllo giudiziario; la Corte valuta la concreta bonificabilità della società e la persistenza del rischio di condizionamento illecito.
art. 627, comma 3 c.p.p.
il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza rescindente, anche nelle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento.
art. 606, lett. e, c.p.p.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione; non consente una rivalutazione del merito o la sostituzione di un diverso apprezzamento probatorio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
il motivo manifestamente infondato determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 611 c.p.p.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche fissate dalla Corte di cassazione; tuttavia, può e deve valutare i fatti rilevanti alla luce del perimetro tracciato dal rescindente, purché non si discosti dal vincolo devolutivo.
- In tema di controllo giudiziario, l'adozione di un modello organizzativo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta bonifica dell'impresa quando non sia accompagnata da elementi concreti idonei a garantire reale separazione e indipendenza da condizionamenti criminali.
- La cessazione dei rapporti con soggetti o consorzi esposti a infiltrazioni mafiose costituisce un dato favorevole ma non automaticamente decisivo: il giudice può ritenere che, da sola, non dimostri l'intervenuta stabilizzazione di un effettivo distacco da ambienti a rischio.
- La valutazione dell'incidenza economica dei rapporti commerciali contestati rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione mediante una mera diversa lettura di congruità economica, se non nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove: sono ammissibili solo censure che evidenzino un reale vizio logico o motivazionale, non semplici soluzioni alternative prospettate dalla difesa.
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