Cassazione Civile, Ordinanza n. 05988/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per il 1991-1992, invocando il beneficio previsto per i residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo spettante il rimborso anche a un soggetto che svolgeva attività professionale, purché l'importo complessivo non superasse € 200.000 nel triennio. L'Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo violazione della disciplina interna e unionale sugli aiuti di Stato e del regolamento de minimis, oltre che dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.: secondo la ricorrente, non era sufficiente il solo mancato superamento della soglia di € 200.000, dovendosi verificare in concreto se il beneficiario fosse escluso dal rimborso in quanto soggetto che svolge attività di impresa/professione, e se fosse dimostrato il rispetto dei limiti de minimis e l'assenza di altri aiuti o compensazioni. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità di parte delle censure e sostenendo, nel merito, che si trattasse di aiuti de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nei giudizi di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i presupposti del diritto; inoltre, la verifica della compatibilità del beneficio con il diritto unionale e con il regolamento de minimis è doverosa per il giudice di merito. Ha quindi censurato la decisione della CTR perché aveva riconosciuto il rimborso basandosi soltanto sul mancato superamento della soglia di € 200.000, senza compiere un accertamento concreto sul rispetto del regime de minimis e senza considerare eventuali altre compensazioni o aiuti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Il beneficio fiscale per le vittime del sisma del 1990 in Sicilia non è automaticamente spettante ai contribuenti che svolgono attività d'impresa o professionale; la sua applicazione va verificata alla luce dei limiti posti dal diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato e del regime de minimis.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Norma richiamata dalla ricorrente quale disciplina rilevante per il rimborso, in collegamento con i limiti derivanti dal diritto unionale.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
art. 107 TFUE
Il beneficio può essere compatibile solo se rientra nelle eccezioni previste per gli aiuti di Stato, in particolare quando vi sia un nesso diretto con i danni da calamità naturale o quando il beneficio resti entro i limiti de minimis.
art. 108 TFUE
Il regime agevolativo è considerato aiuto di Stato illegittimo se concesso in violazione del divieto di esecuzione prima della decisione della Commissione e della relativa ingiunzione di sospensione.
artt. 11, 117 e 53 Cost.
Richiamati dalla ricorrente nel quadro della dedotta violazione della disciplina tributaria e unionale; la Corte li menziona solo come norme evocate nel motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato quale parametro di dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato quale parametro di dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia lamentato, ritenendo che la questione dei presupposti soggettivi e unionistici del rimborso fosse comunque rilevabile dal giudice.
art. 115 c.p.c.
Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non limita la possibilità di rilevare questioni che attengono ai presupposti del diritto fatto valere.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per affermare la sindacabilità limitata degli atti impugnabili e il termine per l'impugnazione degli atti autonomamente contestabili.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
La compatibilità dell'aiuto individuale può essere riconosciuta se esiste un nesso chiaro e diretto tra il danno da calamità e l'aiuto, evitando sovracompensazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente ha la posizione di attore sostanziale: deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, mentre le difese dell'Ufficio sulla insussistenza di tali fatti non sono soggette alle stesse preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
- Quando un'agevolazione fiscale integra o può integrare un aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità con il diritto dell'Unione, anche se la questione non sia stata specificamente sviluppata nei gradi di merito.
- Ai fini del rispetto del regime de minimis non è sufficiente dimostrare che il singolo importo richiesto non supera la soglia massima; occorre verificare il cumulo complessivo degli aiuti nel periodo rilevante e l'assenza di sovracompensazioni o di altre misure di aiuto incompatibili.
- Il beneficio connesso a una calamità naturale non spetta automaticamente a tutti i soggetti residenti nell'area colpita: per le imprese o attività professionali occorre accertare in concreto i presupposti soggettivi e oggettivi imposti dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
- In sede di controllo del rimborso, il giudice di merito deve motivare su tutti gli elementi rilevanti per la compatibilità dell'aiuto, inclusi eventuali compensi da assicurazioni o altre fonti e il nesso diretto tra danno subito e importo riconosciuto.
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