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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una dirigente medica dipendente di un’azienda sanitaria, che assumeva l’inadempimento dell’obbligo contrattuale di graduare le funzioni dirigenziali e di pesare gli incarichi, attività ritenute necessarie per la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione aziendale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda; l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nel testo fornito non sono riportati i singoli contenuti delle censure. In sede di legittimità, la parte ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso, tempestivamente proposta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e accettata dalla controricorrente, e dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non provvede sulle spese per effetto dell’adesione della parte resistente alla rinuncia. Esclude inoltre l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se proposta nei termini, comporta la definizione del giudizio di legittimità mediante estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la controparte aderisce alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’adesione del controricorrente alla rinuncia esonera il giudice dal provvedere sulle spese.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione, non suscettibile di analogia o interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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