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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto, non formalizzato per iscritto, avente ad oggetto la produzione e realizzazione di un programma televisivo, con riparto tra le parti di costi, utili e proventi pubblicitari/sponsorizzazioni. La società resistente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune fatture relative a prestazioni e compensi asseritamente dovuti; la società ricorrente proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che l'accordo richiedesse la forma scritta e che quindi fosse illegittimamente ammessa prova testimoniale; dall'altro, che il credito non fosse provato, non potendosi fondare sulle sole fatture. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1352, 2581, 2721, 2725 c.c. e 110 l. n. 633/1941, assumendo che il contratto dovesse essere provato per iscritto e che non ricorressero i presupposti per la prova testimoniale; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1326, comma 4, 1352 e 2697 c.c., oltre a contraddittorietà della motivazione, contestando che la Corte d'appello avesse ritenuto provato il rapporto e il credito sulla base delle fatture e dei pagamenti eseguiti senza contestazioni, nonostante la pretesa necessità della forma scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su una questione nuova, non trattata nei precedenti gradi di merito, relativa all'applicabilità dell'art. 110 l. n. 633/1941, norma riferita al contratto di trasmissione dei diritti d'autore e non al rapporto oggetto di causa; ha inoltre osservato che, comunque, il contratto controverso era stato correttamente qualificato dal giudice di merito come negozio atipico analogo all'associazione in մասնակցazione, con conseguente insussistenza del denunciato vincolo di forma. Anche la censura sull'art. 1352 c.c. è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva, perché il patto sulla forma deve risultare per iscritto e, secondo l'accertamento di merito, le parti avevano già concluso verbalmente l'accordo, prevedendo solo la sua successiva riproduzione scritta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sulle sole fatture, ma sull'avvenuto pagamento senza contestazioni delle prime fatture e sulla prova testimoniale dell'accordo e delle obbligazioni assunte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1352 c.c.

    "patto sulla forma"; "forma scritta ad substantiam"

    Il patto con cui le parti convengono di adottare una determinata forma per il contratto richiede esso stesso la forma scritta; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la censura fosse nuova e comunque non idonea a sovvertire l'accertamento di merito sull'avvenuta conclusione verbale dell'accordo con successiva formalizzazione scritta.

  • art. 2581 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso vincolo di forma/prova scritta del rapporto, ma la Corte non ne ha ritenuto pertinente l'applicazione al caso concreto.

  • art. 2721 c.c.

    La Corte d'appello ha ammesso la prova testimoniale entro i limiti di valore di cui alla norma; la Cassazione ha ritenuto corretta tale impostazione e non fondata la tesi della necessaria prova scritta.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere la prova testimoniale in mancanza di smarrimento del documento, ma la censura è stata ritenuta non pertinente e inammissibile perché basata su una questione nuova.

  • art. 2725 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla prova del contratto; la Corte ha escluso che nel caso fosse configurabile un obbligo di prova scritta opponibile alla controparte.

  • art. 110 l. n. 633/1941

    La Corte ha rilevato che la disposizione riguarda il contratto di trasmissione dei diritti d'autore e non il rapporto dedotto in giudizio, sicché il suo richiamo era inconferente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'utilizzo delle fatture e del materiale probatorio; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la reale base decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio dedotto poiché la decisione di merito era sorretta da un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.

  • art. 1326 c.c.

    Citato dalla ricorrente per contestare la formazione del consenso; la Corte non ha ravvisato in tal senso un errore della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la prova del credito; la Corte ha ritenuto che la prova del rapporto e dell'inadempimento fosse stata raggiunta mediante il complesso degli elementi istruttori valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato solo per dare atto della sospensione della provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di legittimità; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve anche indicare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti atti processuali.
  • La prova testimoniale è ammissibile nei limiti di legge quando il rapporto non richieda una forma scritta ad substantiam; la mera pretesa delle parti di formalizzare in seguito l'intesa non prova, di per sé, l'esistenza di un vincolo formale già perfezionato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un complesso di elementi probatori — ad esempio pagamenti eseguiti senza contestazioni, fatture, deposizioni e interrogatorio formale — la censura che attacchi soltanto uno di tali elementi non coglie la ratio decidendi.
  • La qualificazione del rapporto come negozio atipico, ricostruito in fatto dal giudice di merito, è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli accordi o della documentazione.
  • Il patto sulla forma, per essere validamente invocato, deve risultare da un accordo idoneo e, nel caso di specie, la Corte ha dato rilievo all'accertamento secondo cui le parti avevano già concluso verbalmente l'intesa, prevedendo soltanto una successiva formalizzazione scritta.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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