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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21770/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a Ugo Massaccesi con lettera del 22.12.2017 e aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 (pari a retribuzioni dal recesso alla reintegra). La società ricorrente ha proposto sei motivi: nullità per condanna generica al pagamento delle mensilità; carenza di interesse ad agire dei singoli lavoratori in ragione di un ricorso cumulativo; omessa istruttoria sulle posizioni individuali dopo la scissione del ricorso cumulativo; omissione di pronuncia su un motivo di appello; errata interpretazione delle norme sul confronto tra lavoratori (art. 5 L. n. 223/1991 come novellata dalla L. n. 92/2012) sostenendo che la delimitazione territoriale fosse giustificata da esigenze aziendali e costi di trasferimento; contestazione della tutela reintegratoria ritenendo il vizio meramente formale (da sanzionare con tutela indennitaria invece che reintegra).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di nullità processuale e le doglianze sulla genericità della domanda, ha confermato che il giudice di merito ha correttamente interpretato il ricorso introduttivo come domanda generica ex art. 18 e che la Corte territoriale ha svolto adeguata istruttoria. Sul merito ha convenuto che la limitazione della platea dei licenziabili alla sola sede di L'Aquila non era adeguatamente giustificata nella comunicazione ex art. 4 L. n. 223/1991, emergendo la fungibilità delle professionalità con altre sedi e la possibilità di riutilizzo delle competenze; ne è conseguita la violazione dei criteri di scelta e quindi l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Rigetto del ricorso; condanna della società al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e indicazione di contributo unificato aggiuntivo secondo normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

    La Corte ha applicato la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, nel caso di violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo; quando la delimitazione della platea risulti illegittima e i criteri siano sostanzialmente violati la sanzione è la reintegrazione e il risarcimento corrispondente.

  • art. 5, commi 1 e 3, legge n. 223 del 1991 (come modificata dalla legge n. 92 del 2012)

    Il criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare va riferito al complesso aziendale salvo oggettive e provate esigenze tecnico-produttive; la limitazione territoriale della platea può essere legittima solo se adeguatamente motivata e documentata nella comunicazione ex art. 4; in mancanza di prova della non fungibilità dei lavoratori si applicano i criteri di scelta e la sanzione reintegratoria.

  • art. 4, commi 3 e 9, legge n. 223 del 1991

    L'obbligo di comunicazione all'autorità e alle OO.SS. deve specificare le ragioni che giustificano la delimitazione delle unità produttive interessate; comunicazioni generiche o standardizzate non esonerano il datore di lavoro dall'onere di provare le esigenze tecnico-produttive che giustificano un ambito ristretto.

  • art. 3, legge n. 604 del 1966

    Norma citata a supporto dei principi in materia di licenziamento individuale/collettivo; nella decisione è richiamata nel contesto delle argomentazioni sulle tutele da applicare e sulla corretta interpretazione del quadro normativo del lavoro.

  • artt. 99, 112, 278 cod. proc. civ.; art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Richiamate nelle censure procedurali sollevate dalla società (nullità, omissione di pronuncia, error in procedendo); la Corte ha valutato la specificità delle doglianze e l'ammissibilità delle stesse, richiamando il potere della Cassazione di esaminare gli atti quando si denuncia un vizio che comporti nullità del procedimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)

    Riferimento formale relativo all'obbligo del versamento del contributo unificato e dell'ulteriore importo in caso di ricorsi; la sentenza dà atto dell'ulteriore contributo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo alla sola sede territoriale è legittima solo se l'azienda prova, con chiarezza nella comunicazione ex art. 4 L. n. 223/1991, ragioni tecnico-produttive oggettive che giustificano il ristretto ambito; in mancanza la scelta è illegittima.
  • La sola considerazione dei costi o della distanza per il trasferimento dei lavoratori non basta a escludere la comparazione con personale di altre sedi: la valutazione deve riguardare la fungibilità delle mansioni e le competenze effettive e dimostrate.
  • Se emerge una violazione sostanziale dei criteri di scelta (non una mera incompletezza formale delle comunicazioni), la tutela applicabile è quella reintegratoria ex art. 18 comma 4 (reintegra e risarcimento), non la sola indennità.
  • Comunicazioni standardizzate o generiche in fase di apertura della procedura di mobilità possono essere inefficaci; il datore ha l'onere probatorio di dimostrare la coerenza tra le ragioni addotte e la delimitazione della platea.
  • La proposizione di un ricorso cumulativo da parte di più lavoratori non è di per sé illegittima: conta il contenuto informativo dell'atto introduttivo; una domanda generica di risarcimento ex art. 18 può essere correttamente interpretata come domanda 'an' (accertamento dell'an) e non determina automaticamente nullità.
  • Le doglianze processuali in Cassazione devono essere specifiche e tempestive; quando si denuncia un error in procedendo la Corte di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti.
  • In caso di reintegra disposta per licenziamento collettivo illegittimo, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni dal recesso fino alla reintegra; il datore può essere condannato anche alle spese processuali fino alla Corte di Cassazione.

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