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Ordinanza

Ordinanza n. 482/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n°53255 del 14.10.2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito inviato al ricorrente in pari data 14 ottobre 2025, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 378/2025, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; del preavviso di dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10 bis L. n°241/1990 inviato al ricorrente in data 12/03/2025; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Giustizia amministrativa202514727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS, adottato in esecuzione di una precedente sentenza sul silenzio-inadempimento, nonché il preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per l'insegnamento di sostegno nella classe ADSS, oltre al preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e agli atti presupposti e conseguenziali. Nella fase cautelare ha contestato, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore, sostenendo che le eventuali differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano potessero essere colmate mediante misure compensative. Ha inoltre dedotto il pericolo di un danno grave e attuale, poiché il rigetto del riconoscimento avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l'Amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. Ha inoltre ritenuto che le differenze tra la formazione estera e quella prevista dall'ordinamento italiano potessero essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha considerato che il rigetto fosse suscettibile di provocare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione della causa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce l'atto partecipativo richiamato nel provvedimento impugnato; l'ordinanza non decide autonomamente sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il difetto di adeguata valutazione della documentazione prodotta dall'interessato e della sua esperienza professionale può integrare un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento amministrativo di rigetto.
  • Quando sussistono differenze tra una formazione professionale conseguita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano, tali differenze possono, in linea di principio, essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante il rigetto automatico dell'istanza di riconoscimento.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio concreto che il provvedimento di rigetto del riconoscimento di un titolo professionale determini la risoluzione del contratto di lavoro in essere dell'interessato.
  • La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento può essere limitata temporalmente fino alla scadenza del contratto di lavoro la cui conservazione costituisce il principale pregiudizio da evitare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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