Sentenza n. 333/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2442/2024 pubblicata in data 03/04/2024, emessa dal Tribunale di Napoli - sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 10267/2023 non appellata, regolarmente notificata ai fini dell'esecuzione in data 10/04/2024, con la quale il Giudice così provvedeva: “condanna il Ministero convenuto all'erogazione in favore del ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione all'anno scolastico 2018/2019”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per l'anno scolastico 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, non appellata e notificata ai fini dell'esecuzione, con cui il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale annuo di 500 euro, per l'anno scolastico 2018/2019. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione ha adempiuto, accreditando la carta nel dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e a distanza di 18 mesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva conseguito il bene della vita oggetto del giudicato, ossia l'accredito della Carta docente. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito secondo la regola della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto alla sentenza soltanto dopo l'incardinamento del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 400 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il giudizio è definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere poiché l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel giudicato durante il processo, facendo conseguire al ricorrente il bene della vita riconosciuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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