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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Estinzione del processo - Conseguenza - Definitività dell'atto impugnato - Termine per riscossione - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'estinzione del processo determina la definitività dell'atto impositivo impugnato. Il termine di prescrizione per la riscossione non decorre dalla precedente sentenza di merito né dalla pronuncia della Cassazione, ma dalla data in cui il processo si estingue per mancata riassunzione. Solo da quel momento l'Agenzia delle entrate può e deve iscrivere a ruolo le somme, sicché da allora inizia a decorrere la prescrizione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti dell'estinzione del processo tributario causata dalla mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio di una sentenza di merito. In particolare, si doveva stabilire se tale estinzione rendesse definitivo l'atto tributario impugnato e da quale momento decorresse il termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute. La questione è stata interpretata alla luce dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 63

    Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo la cassazione con rinvio. La mancata riassunzione comporta l'estinzione del giudizio e, secondo la decisione, la definitività dell'atto tributario impugnato.

  • Codice civile, art. 2935

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Il termine prescrizionale per la riscossione decorre dal momento in cui l'Amministrazione acquisisce concretamente il potere e il dovere di procedere alla riscossione, individuato nella data di estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando un processo tributario viene rinviato dalla Cassazione e nessuna parte lo riassume nei termini, il giudizio si estingue e l'atto impositivo originariamente impugnato diventa definitivo.
  • La prescrizione della pretesa tributaria decorre dal momento in cui il credito è concretamente azionabile, non necessariamente dalla data dell'atto impositivo o di una precedente pronuncia giudiziaria.
  • Se l'Amministrazione non poteva legittimamente iscrivere a ruolo le somme mentre il giudizio era ancora pendente, il termine di prescrizione non può iniziare prima dell'estinzione del processo.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data esatta dell'estinzione, gli eventuali termini per la riassunzione e gli atti successivi di riscossione, poiché da tali elementi dipende il calcolo della prescrizione.

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