Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36451/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per iscrizioni a ruolo IRPEF e ILOR concernenti l’anno d’imposta 1992. Il contribuente aveva impugnato l’intimazione davanti alla CTP deducendo la prescrizione del diritto alla riscossione; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo maturate sia la decadenza dal potere impositivo alla data di notifica della cartella sia la successiva prescrizione quinquennale, escludendo che la mancata impugnazione della cartella avesse cristallizzato il credito. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 9, comma 17, L. 289/2002 e 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato, sostenendo che per i tributi dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 si applicasse la disciplina speciale dell’art. 138 L. 388/2000, con termine decadenziale per la notifica della cartella fissato al 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2948 c.c. per la ritenuta prescrizione quinquennale; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 24 d.lgs. 546/1992 e 112 e 345 c.p.c. sostenendo che la prescrizione era stata eccepita solo in appello e non in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 138, comma 3, L. 388/2000 non proroga il termine per l’esercizio della potestà impositiva né fa rivivere obbligazioni tributarie già decadute alla data del 15 dicembre 2002; la disciplina sopravvenuta dell’art. 1 d.l. 106/2005, convertito dalla L. 156/2005, si applica anche ai rapporti pregressi e sub iudice. Conseguentemente, i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dell’inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    comma 1; comma 3; comma 4

    La norma consente la regolarizzazione delle posizioni relative agli anni 1990, 1991 e 1992 e prevede una rateazione del debito, ma non proroga il termine per l’emissione dell’atto impositivo né fa rivivere posizioni per le quali l’amministrazione fosse già decaduta dalla riscossione alla data del 15 dicembre 2002.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’applicabilità della disciplina agevolativa, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina speciale sui tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990.

  • art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. L. 123/2017

    Norma richiamata in collegamento con l’art. 1, comma 665, L. 190/2014 nel primo motivo di ricorso.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato per contestare la declaratoria di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Invocato per sostenere l’inammissibilità in appello della nuova eccezione di prescrizione dedotta dal contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la prescrizione non poteva essere dedotta per la prima volta in appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.

  • art. 5-ter d.l. 106/2005 conv. L. 156/2005

    Considerato norma di portata transitoria e retroattiva, applicabile anche ai rapporti anteriori e pendenti, idonea a fissare i termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative a somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 46/1999

    Norma sostituita dall’art. 5-ter d.l. 106/2005, in base alla quale la cartella va notificata a pena di decadenza entro il termine fissato dalla disciplina transitoria.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel contesto della liquidazione delle dichiarazioni cui si riferisce la disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 che ha imposto la previsione di un termine di decadenza per la notifica delle cartelle.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di riscossione dei tributi dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990, l’art. 138 L. 388/2000 disciplina la regolarizzazione e la rateazione del debito, ma non proroga il termine di esercizio della potestà impositiva né riapre posizioni già decadute.
  • La disciplina transitoria introdotta dall’art. 5-ter d.l. 106/2005, conv. in L. 156/2005, si applica anche ai rapporti tributari anteriori e ancora sub iudice, fissando i termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni.
  • Una disposizione che consenta il pagamento rateale di somme dovute non equivale, di per sé, a una proroga del termine entro cui l’Ufficio deve emettere o notificare l’atto impositivo.
  • Se il primo motivo di ricorso è infondato perché assorbente, i motivi ulteriori che presuppongono la cassazione della decisione restano assorbiti.
  • La mancata difesa dell’intimato può giustificare la mancata pronuncia sulle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.