Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33193/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. contro il proprio assistito per ottenere il pagamento del compenso professionale maturato per attività svolta in un giudizio civile. Il Tribunale aveva riconosciuto il credito, ma in misura inferiore a quella richiesta, rigettando anche la domanda riconvenzionale dell’assistito per asserita responsabilità professionale del difensore. In cassazione il cliente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 2233 c.c. per avere il giudice riconosciuto il diritto al compenso nonostante l’assenza di un preventivo scritto; (2) e (3) violazione dell’art. 4 del D.M. 55/2014 per la liquidazione del compenso in base ai parametri medi e non all’attività concretamente svolta, oltre che per l’omessa richiesta del parere dell’ordine professionale; (4) omessa valutazione dell’avvenuto pagamento già effettuato; (5) omessa istruttoria sulla domanda riconvenzionale di responsabilità professionale, deducendo la mancata adeguata difesa nel giudizio presupposto e il conseguente danno; (6) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna integrale alle spese, sostenendo che il parziale accoglimento della domanda dell’avvocato integrasse soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel riconoscere il compenso anche in assenza di preventivo scritto, poiché il diritto del professionista sorge dal conferimento dell’incarico e dall’effettivo svolgimento della prestazione, non dalla prova di un accordo scritto sul corrispettivo. Ha inoltre considerato legittima la liquidazione secondo i parametri del D.M. 55/2014 in presenza di mancanza di pattuizione, nonché infondata l’asserita necessità del parere del Consiglio dell’Ordine, ritenuto facoltativo fuori dai casi previsti per il procedimento monitorio o per attività non tariffate. I motivi relativi al presunto pagamento già eseguito e alla responsabilità professionale sono stati reputati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. È stata infine confermata la statuizione sulle spese, escludendo la soccombenza reciproca solo perché la somma riconosciuta era inferiore a quella originariamente richiesta dal professionista. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso del professionista segue anzitutto l’eventuale convenzione tra le parti; in mancanza, si passa ai criteri legali e ai parametri ministeriali. Non è richiesto, per il sorgere del diritto al compenso, un preventivo scritto.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    I parametri ministeriali possono essere utilizzati per la liquidazione del compenso quando manchi un accordo tra le parti, tenendo conto dell’attività concretamente svolta.

  • art. 13, comma 9, L. n. 247/2012

    Il parere del Consiglio dell’Ordine sulla congruità del compenso è richiesto su iniziativa dell’iscritto e ha natura facoltativa, salvo i casi espressamente previsti.

  • art. 636 c.p.c.

    Nel procedimento monitorio il parere dell’ordine professionale è obbligatorio quando il credito dell’avvocato non sia determinato in base a tariffe fisse.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza reciproca non deriva automaticamente dal fatto che la domanda sia accolta in misura inferiore a quella richiesta; occorre una vera parziale soccombenza su domande o capi contrapposti, o una riduzione quantitativa tale da aver inciso sui costi del processo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o la motivazione di merito sono inammissibili se sollecitano una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale il diritto al compenso sorge dal conferimento dell’incarico e dall’esecuzione della prestazione, non essendo necessario dimostrare un preventivo scritto del corrispettivo.
  • In mancanza di pattuizione tra professionista e cliente, la liquidazione del compenso avviene secondo la gerarchia legale dei criteri prevista dall’art. 2233 c.c., con ricorso ai parametri ministeriali applicabili.
  • Il parere del Consiglio dell’Ordine sul compenso dell’avvocato non è un presupposto generale della domanda giudiziale; è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in particolare nel monitorio per crediti non determinati da tariffe fisse o per attività non riconducibili a parametri tariffari.
  • In cassazione non è consentito trasformare doglianze apparentemente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La soccombenza reciproca non si presume per il solo fatto che il credito azionato sia stato riconosciuto in misura inferiore a quella domandata; occorre verificare se vi siano domande contrapposte o capi della domanda reciprocamente accolti e respinti, oppure una riduzione quantitativa tale da incidere sui costi processuali sostenuti dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di liteProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.