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Sentenza

Sentenza n. 1986/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 264/2024 del 27 marzo 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi 2.500 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 264/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia riconosceva il diritto al beneficio della Carta docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza, per complessivi 2.500 euro, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge, e condannava il Ministero a mettere a disposizione la carta. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza soltanto quanto alle spese di giudizio, senza corrispondere il beneficio riconosciuto; ha quindi domandato le misure necessarie all’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: il Ministero non ha dimostrato la materiale corresponsione alla ricorrente delle somme dovute in esecuzione del giudicato, mentre il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel titolo. In caso di inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, per provvedere nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare al procuratore antistatario 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Il TAR decide il ricorso per l’esecuzione del giudicato nell’ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, il termine dilatorio non impedisce l’esecuzione delle somme dovute in base al giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il commissario ad acta può curare gli adempimenti necessari all’ottemperanza anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non dimostri di avere materialmente corrisposto quanto riconosciuto dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 escludono che tale termine costituisca un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione può avvalersi, ove necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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