Sentenza n. 1404/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio IT00LIO00075S (del deposito fiscale sito in Portoferraio (LI), viale Tesei, n. 21) emesso dall’Ufficio delle Dogane di Livorno prot. 42324 del 22.10.2025, notificato in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il processo verbale di constatazione (P.V.C.) prot. n. A/16322 del 20/10/2025 emesso dal medesimo Ufficio, ove inteso quale atto di intimazione ex art. 5, comma 5, TUA, per difetto del presupposto e sviamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio di un deposito fiscale per prodotti energetici, unitamente agli atti presupposti e al processo verbale di contestazione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca della licenza fiscale, disposta dopo il mancato integrale pagamento entro il termine del 16 ottobre 2025 dell’accisa dovuta per il mese di settembre e dopo l’effettuazione di estrazioni di prodotto dal deposito il 22 ottobre 2025. Ha dedotto, in sintesi: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 5, d.lgs. 504/1995, sostenendo che si trattasse di mero ritardo nel pagamento e non di mancato pagamento rilevante ai fini del divieto di estrazione; insussistenza o mancata intimazione del divieto di estrazione; illegittimità della revoca per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento; violazione del legittimo affidamento derivante dalle note amministrative del 17 e 20 ottobre 2025, interpretate come impegno dell’amministrazione a intimare il divieto dopo cinque giorni dalla scadenza; errato computo del termine, con esclusione del sabato e della domenica, cosicché il termine sarebbe scaduto il 23 ottobre, giorno del saldo integrale; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considerata la durata limitata dell’inadempimento, il pagamento parziale, il successivo saldo con sanzioni e interessi, l’assenza di danno erariale e la pregressa corretta operatività; violazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni, poiché la fattispecie non sarebbe riconducibile alle ipotesi tipiche di revoca previste dal T.U.A.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il divieto di estrazione previsto dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 operi automaticamente, ope legis, dopo la scadenza del termine per il pagamento dell’accisa e perduri fino all’estinzione del debito, senza necessità di una preventiva intimazione amministrativa. L’eventuale intimazione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva. La revoca prevista dall’art. 5, comma 5, per l’inosservanza del divieto costituisce esercizio di un potere vincolato, conseguente all’accertamento oggettivo del mancato pagamento e delle successive estrazioni, senza margini per valutare la gravità dell’inadempimento o applicare misure meno afflittive. Nel caso concreto la società non ha provato che i pagamenti del 14 e 15 ottobre fossero imputabili all’accisa di settembre; anzi, nella comunicazione del 16 ottobre aveva dichiarato di non poter pagare tempestivamente l’importo dovuto. Il saldo del 23 ottobre non ha sanato le estrazioni effettuate durante il periodo di operatività del divieto. Il termine di cinque giorni comprende anche sabato e domenica, non essendo applicabile al procedimento il regime previsto per gli atti processuali. Le note dell’amministrazione non hanno costituito un autovincolo idoneo a modificare l’effetto legale del divieto, né hanno generato un affidamento tutelabile. È stata respinta anche la censura procedimentale: vi era stata ampia interlocuzione e, comunque, trattandosi di provvedimento vincolato, opera l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Esclusa altresì la violazione di proporzionalità, poiché la legge considera rilevante anche una violazione protratta per pochi giorni e collega automaticamente ad essa la revoca, a tutela sia del gettito sia del rapporto fiduciario con il titolare della licenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 (T.U.A.)
Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta
Il divieto di estrazione opera automaticamente alla scadenza del termine per il pagamento dell’accisa e permane fino all’integrale estinzione del debito, senza necessità di un provvedimento amministrativo costitutivo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1995 (T.U.A.)
Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all’articolo 3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio
La violazione del divieto di estrazione costituisce presupposto tipico e vincolante per la revoca della licenza fiscale; l’amministrazione non dispone di margini discrezionali sulla sanzione da applicare.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità del provvedimento vincolato quando sia provato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato alla revoca della licenza.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta comunque infondata, anche perché vi era stata ampia interlocuzione tra le parti e il provvedimento aveva natura vincolata.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali e all’autotutela, ma non applicato quale fondamento della decisione.
art. 8, comma 1-bis, d.lgs. 504/1995 (T.U.A.)
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la disciplina del pagamento dell’accisa non avrebbe previsto la revoca; la censura è stata respinta in ragione dell’applicazione degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 5.
art. 23 d.lgs. 504/1995 (T.U.A.)
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla tipicità della revoca; il giudice ha ritenuto decisiva la specifica previsione dell’art. 5, comma 5.
Massime di principio
- Il divieto di estrazione di prodotti da un deposito fiscale, previsto dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 dopo la scadenza del termine per il pagamento dell’accisa, opera automaticamente ope legis e permane fino all’integrale estinzione del debito d’imposta.
- L’eventuale intimazione amministrativa del divieto di estrazione ha natura dichiarativa e non costitutiva; la sua omissione non impedisce il perfezionamento del divieto né esclude la successiva revoca della licenza in caso di estrazioni effettuate durante la sua vigenza.
- La revoca della licenza fiscale prevista dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1995, quando sia accertata l’inosservanza del divieto di estrazione, costituisce esercizio di un potere vincolato e tipizzato: l’amministrazione deve procedere alla revoca senza poter graduare la sanzione in ragione della durata o della gravità dell’inadempimento.
- Il successivo pagamento integrale dell’accisa non sana le estrazioni effettuate nel periodo compreso tra la scadenza del termine di pagamento e l’estinzione del debito, poiché il divieto opera proprio fino a tale estinzione.
- Nel computo del termine previsto dalla disciplina dell’accisa si considerano anche il sabato e la domenica, non applicandosi al procedimento amministrativo la regola propria degli atti processuali scadenti di sabato.
- Per un provvedimento vincolato, l’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità quando sia provato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; l’interlocuzione eventualmente intervenuta può inoltre escludere in concreto la lesione delle garanzie partecipative.
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