Cassazione Penale, Sentenza n. 20017/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 30/05/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa con rito abbreviato, aveva confermato la responsabilità dei tre imputati per la coltivazione di una piantagione di oltre 238 piante di canapa indiana con l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) e, per Giovanni Chindamo, la recidiva semplice. I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine: alla sussistenza e alla dimostrazione dell'aggravante dell'ingente quantità (criticando campionamento, pesature e analisi del RIS), alla procedura di campionatura e alle garanzie difensive, alla corretta applicazione delle circostanze attenuanti (generiche e minima partecipazione), nonché alla legittimità e motivazione delle pene accessorie (ritiro patente e divieto di espatrio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati solo limitatamente all'applicazione delle pene accessorie (ritiro della patente e divieto di espatrio), annullando la sentenza impugnata sotto tale profilo e rinviando per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Quanto al resto i ricorsi sono stati rigettati: la condanna per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità è stata confermata e la rideterminazione della pena principale a tre anni di reclusione per ciascuno è stata ritenuta legittima. La Cassazione ha ritenuto che, alla luce dell'ingente quantitativo di principio attivo (8,138 kg di delta9-THC, oltre 325.500 dosi), i rilievi sulla procedura di campionamento non siano stati dimostrati in modo da mettere in dubbio la sussistenza dell'aggravante; ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e le regole specifiche per i processi abbreviati circa le nullità non assolute.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
La Corte conferma l'applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità valutata sulla base della quantità di principio attivo e del numero di dosi estraibili; se il dato supera ampiamente la soglia di riferimento il giudice può ritenere l'aggravante sussistente salvo prova del nesso eziologico tra vizi procedurali e risultato analitico
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma sostanziale che disciplina la coltivazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilità penale in relazione alla prova complessiva acquisita
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
Le pene accessorie (ritiro patente, divieto di espatrio) sono facoltative e richiedono una motivazione specifica e un nesso con la prevenzione della recidiva; l'assenza di adeguata giustificazione ha determinato l'annullamento sul punto
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 87
La disciplina delle operazioni di campionamento e delle garanzie difensive è rilevante ma non sempre produce nullità dell'accertamento; il vizio della campionatura deve essere provato nella sua incidenza sul risultato analitico per inficiare l'uso probatorio
Codice penale, art. 110
Principio di concorso di persone nel delitto; la Corte ha ritenuto integrato il concorso sulla base degli elementi di fatto complessivamente valutati
Codice penale, art. 59
Regole sulla quantificazione della pena e sull'uso delle attenuanti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla applicazione dell'art. 59 alla luce del convincimento di merito
Codice penale, art. 114
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ricorda che serve un contributo marginale e trascurabile; nel caso la prova non ha mostrato una partecipazione tanto marginale
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 546
Regole sul motivo di ricorso e sui limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha applicato i canoni di autosufficienza del ricorso e la rigorosità richiesta per dedurre travisamenti di prova e vizi gravi di motivazione
Massime di principio
- Se la quantità di principio attivo e il numero di dosi estraibili sono oggettivamente molto elevati, il giudice beneficia di un onere motivazionale meno stringente per l'accertamento dell'aggravante dell'ingente quantità; il ricorrente deve dimostrare specificamente e il nesso eziologico tra eventuali vizi di campionamento e l'errore nella quantificazione
- Le critiche formali alla metodologia di campionamento e alle analisi devono essere tradotte in elementi concreti che dimostrino come tali vizi abbiano alterato il risultato; mere obiezioni esplorative non sono sufficienti in sede di legittimità
- In rito abbreviato molte irregolarità di natura procedurale non producono automaticamente l'inutilizzabilità della prova, salvo nullità assolute o patologiche; la scelta del rito limita il potere di impugnazione su vizi formali
- Le pene accessorie sono facoltative e richiedono una motivazione specifica che colleghi la misura a esigenze preventive di rieducazione o di prevenzione della recidiva; mancata motivazione adeguata comporta annullamento su quel punto
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni probatorie del giudice di merito è limitato: le questioni di merito e la valutazione degli elementi di prova sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente
- Per riconoscere l'attenuante della minima partecipazione è necessario provare che il contributo del reo sia stato del tutto marginale e trascurabile; il semplice supporto logistico o la messa a disposizione di spazi, se funzionali all'attività criminosa, non escludono responsabilità
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