Sentenza n. 2488/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 705 del 25.06.2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017; nonché per quanto occorrer possa: - di tutti gli atti ivi richiamati, in quanto lesivi, nonché di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 gennaio 2025: - del decreto n. 1666 del 19.11.2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, a seguito della intervenuta ulteriore dotazione finanziaria; nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: - del decreto n. 705 del 25.06.2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017; nonché per quanto occorrer possa: - di tutti gli atti ivi richiamati, in quanto lesivi, nonché di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di assegnazione dei contributi FUS per l'anno 2024 nell'ambito delle imprese di produzione di circo, adottati prima e dopo l'intervenuta ulteriore dotazione finanziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione del contributo FUS per il 2024 e, con motivi aggiunti, il successivo decreto adottato a seguito dell'ulteriore dotazione finanziaria. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 5 e 49 del D.M. 27 luglio 2017, nonché eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà con atti presupposti. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avrebbe dovuto applicare il limite minimo previsto dall'art. 49, comma 2, assumendo come base la media dei contributi percepiti nel precedente triennio di riferimento, indicato dalla ricorrente nel periodo 2018-2021, anziché le tre annualità immediatamente anteriori al 2024. Secondo la ricorrente, il contributo riconosciuto, pari a euro 118.975,85, sarebbe stato inferiore al 70% della media dei contributi precedentemente percepiti e avrebbe dovuto essere almeno pari a euro 136.764,93. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 5, commi 11 e 12, del D.M. 27 luglio 2017, assumendo che il contributo avrebbe dovuto essere commisurato al deficit di progetto o al 60% dei costi ammissibili. Infine, è stato lamentato il difetto assoluto di motivazione, poiché i provvedimenti non avrebbero consentito di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione, nonché la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha respinto la censura relativa al difetto di motivazione, ritenendo che i provvedimenti richiamassero e applicassero le modalità di calcolo dettagliatamente previste dal D.M. 27 luglio 2017. Ha invece accolto la censura relativa all'interpretazione dell'art. 49, comma 2, del decreto ministeriale. La disposizione, riferendosi al contributo assegnato per ciascuna annualità di ogni triennio e alla media dei contributi ottenuti nel triennio precedente, deve essere interpretata nel senso che il riferimento è al triennio di programmazione precedente quello in cui si colloca l'annualità considerata, non alle tre annualità immediatamente anteriori. Per il contributo 2024, il riferimento è quindi al triennio 2018-2020, salva la necessità per l'amministrazione di valutare, alla luce della disciplina derogatoria del 2021, se assumere in concreto le annualità 2018-2020 oppure 2018-2021. Il TAR ha precisato che spetta all'amministrazione effettuare tale rideterminazione, non essendo stata fornita la prova che l'eventuale inclusione dell'annualità 2020 avrebbe fatto venir meno l'interesse della ricorrente, determinando una soglia inferiore al contributo già riconosciuto. È stata invece respinta la doglianza fondata sull'art. 5, commi 11 e 12, poiché il deficit e il 60% dei costi ammissibili costituiscono limiti massimi al contributo, non importi minimi o diritti automatici a ottenere una somma corrispondente. Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti dell'obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi secondo il corretto criterio temporale; le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, D.M. 27 luglio 2017
Per ciascuna annualità di ogni triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti. Qualora, in applicazione dell’articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente
Il triennio precedente è il triennio di riferimento della precedente programmazione, non le tre annualità immediatamente anteriori all'anno di contribuzione. Per l'annualità 2024 il riferimento è il triennio 2018-2020, con valutazione da parte dell'amministrazione dell'incidenza della disciplina derogatoria relativa al 2021.
art. 5, commi 11 e 12, D.M. 27 luglio 2017
non può essere superiore a
Il deficit e il 60% dei costi ammissibili di progetto costituiscono limiti massimi dell'importo concedibile e non fondano un diritto a ottenere un contributo pari a tali valori.
art. 12 Preleggi
Quando il dato letterale è ambiguo e l'analisi complessiva del testo non risolve l'ambiguità, elemento letterale e intento del legislatore assumono ruolo paritetico; la ricerca della mens legis non può però correggere il significato tecnico delle espressioni normative in assenza di incompatibilità con il sistema o di evidente incostituzionalità.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando il provvedimento richiama e applica le modalità di calcolo dettagliatamente previste dalla disciplina normativa, consentendo di ricostruire il criterio seguito.
art. 4, comma 1, D.M. 27 luglio 2017
L'allocazione delle risorse avviene in base a sottoinsiemi, sicché le imprese comprese nel medesimo sottoinsieme assumono la qualità di controinteressate e devono essere evocate in giudizio.
art. 5, comma 3, D.M. 27 luglio 2017
I sottoinsiemi sono formati ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale.
art. 183, comma 5, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
in deroga alla durata triennale della programmazione
La disciplina emergenziale ha previsto modalità derogatorie di erogazione dei contributi per il 2021, circostanza che deve essere considerata nella ricostruzione delle annualità rilevanti per la media di cui all'art. 49, comma 2.
Massime di principio
- Nell'applicazione di una disposizione che garantisce un contributo minimo rapportato al 70% della media dei contributi ottenuti nel triennio precedente, il riferimento deve essere individuato nel precedente triennio di programmazione cui la norma si collega, non automaticamente nelle tre annualità immediatamente anteriori all'anno considerato.
- Quando il testo normativo usa in modo distinto le espressioni "triennio" e "annualità precedenti", tale distinzione lessicale costituisce un elemento rilevante dell'interpretazione sistematica e impedisce di equiparare senza adeguato fondamento il triennio di riferimento alle tre annualità precedenti.
- Il criterio della mens legis non consente all'interprete di sostituire al significato tecnico delle espressioni normative una diversa disciplina ritenuta più coerente con la finalità pratica perseguita, salvo che il significato letterale risulti incompatibile con il sistema normativo o conduca a manifesta incostituzionalità.
- Quando una disciplina contributiva stabilisce che il finanziamento non può essere superiore al deficit di progetto o a una percentuale dei costi ammissibili, tali grandezze operano come limiti massimi dell'erogazione e non come soglie minime o importi automaticamente spettanti al beneficiario.
- Un provvedimento di assegnazione contributiva soddisfa l'obbligo motivazionale quando richiama e applica criteri di calcolo normativamente dettagliati, purché il richiamo consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione.
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