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Sentenza

Sentenza del 13/08/2015 n. 3614 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO - SENTENZA N. 37/2015 CORTE COSTITUZIONALE - Appello dell'Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione - Delega - Dirigente decaduto - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate relativo alla definizione di una lite fiscale pendente, concernente la rettifica del valore di un terreno edificabile e le conseguenti imposte di registro, ipotecaria e catastale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo definibile la controversia anche senza versamento, poiché le imposte erano state già pagate dall'acquirente. L'Agenzia aveva proposto appello, ma l'atto era stato sottoscritto dal Capo Ufficio Legale G. M., dirigente nominato in base a norme successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37/2015.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale avesse prodotto ex tunc la decadenza degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso in base alle norme dichiarate incostituzionali. Di conseguenza, il sottoscrittore dell'appello era privo del potere di rappresentare l'Amministrazione e l'atto era affetto da nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Sono state respinte le argomentazioni dell'Ufficio sul funzionario di fatto e le richieste di rinvio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso, determinando la decadenza retroattiva degli incarichi così conferiti e l'invalidità degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti.

  • Art. 8, comma 24, d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012

    Norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva il conferimento temporaneo di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale senza il necessario concorso.

  • Art. 1, comma 14, d.l. 150/2013, convertito dalla legge 15/2014

    Norma successiva collegata al regime degli incarichi dirigenziali provvisori, anch'essa dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • Art. 1, comma 8, d.l. 192/2014

    Ulteriore disposizione di proroga del regime degli incarichi, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

  • Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione

    Parametri costituzionali posti a tutela, rispettivamente, dell'uguaglianza, dell'accesso agli uffici pubblici mediante criteri imparziali e del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

  • Art. 21-septies della legge 241/1990

    La Commissione lo ha richiamato per qualificare come nullo l'atto amministrativo adottato in difetto assoluto di attribuzione o da un soggetto privo del potere necessario.

  • Articoli 53, comma 1, e 18, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Disposizioni relative alla proposizione dell'appello tributario e ai poteri di rappresentanza e sottoscrizione dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 156 c.p.c.

    La Commissione ha escluso la possibilità di sanare il vizio mediante il raggiungimento dello scopo, ritenendo che la nullità riguardasse un atto amministrativo e non un atto processuale ordinario.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato nel contesto delle contestazioni relative all'onere della prova, ma assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di potere del sottoscrittore.

Massime di principio

  • Quando un atto dell'Amministrazione è sottoscritto da un dirigente il cui incarico è stato conferito in violazione delle regole sul concorso pubblico e successivamente dichiarato illegittimo, occorre verificare se la pronuncia costituzionale produca effetti retroattivi sui relativi atti.
  • La carenza assoluta del potere di sottoscrizione può determinare la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione.
  • Il vizio relativo alla legittimazione del sottoscrittore può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando incide sull'esistenza stessa del potere di rappresentanza processuale.
  • La figura del funzionario di fatto non consente automaticamente di conservare un atto amministrativo quando l'atto è sfavorevole al privato e risulta adottato da un soggetto radicalmente privo del potere.
  • In casi analoghi è essenziale controllare la data dell'atto, la qualifica effettiva del firmatario, la validità della delega, la fonte normativa dell'incarico e l'eventuale esistenza di una pronuncia costituzionale o giurisprudenziale con efficacia retroattiva.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello può lasciare ferma la decisione di primo grado favorevole al contribuente, anche quando il giudice non esamina nel merito le questioni fiscali sostanziali.

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