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Sentenza

Sentenza n. 2304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 3933/2023

Giustizia amministrativa202401621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di un manufatto abusivo e delle relative recinzioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, omessa pronuncia o difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché il TAR avrebbe respinto la censura relativa alla qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria richiamando erroneamente la mancata produzione del titolo legittimante. Nel merito, ha sostenuto che gli interventi avrebbero riguardato la mera conservazione di un manufatto preesistente, senza modifiche di sagoma o volume, con conseguente assoggettamento a SCIA e al regime sanzionatorio dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, anziché all’ordine di demolizione previsto per le nuove costruzioni prive di permesso di costruire. Sono state inoltre riproposte le censure di carenza di motivazione dell’ordinanza demolitoria, sia in relazione alle caratteristiche dell’abuso sia in ragione del lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che il riferimento del TAR alla mancata produzione del titolo legittimante non era pertinente rispetto alla censura proposta, ma ha ritenuto tale errore non decisivo, poiché l’appellante non ha dimostrato, né specificamente provato, che si trattasse della conservazione di un manufatto preesistente senza modifiche di sagoma o volume. Dalle caratteristiche accertate dal Comune — manufatto in muratura con copertura in legno e tegole, di circa 9 per 17 metri e alto 3,10 metri, oltre alle recinzioni — emerge invece la realizzazione ex novo di una nuova costruzione, per la quale era necessario il permesso di costruire, pacificamente mancante. Sono state quindi ritenute corrette la qualificazione sostanziale dell’intervento e l’applicazione del regime repressivo demolitorio. Le censure sulla motivazione sono state respinte: per una nuova costruzione abusiva non occorre una motivazione rafforzata riferita a un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia. È stata inoltre dichiarata infondata la censura fondata sul tempo trascorso, anche perché l’appellante non aveva neppure precisato l’epoca dell’abuso; in ogni caso, secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria n. 9/2017, il mero decorso del tempo non impedisce l’esercizio del potere sanzionatorio edilizio. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva del Comune.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato invocato per denunciare l’omessa pronuncia o l’inadeguatezza logica della motivazione del TAR; la censura non ha condotto alla riforma della sentenza.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La manutenzione straordinaria presuppone un intervento conservativo su un manufatto preesistente; nel caso concreto tale presupposto non è stato provato.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dall’appellante quale disposizione che assoggetterebbe a SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria; la qualificazione non è stata ritenuta applicabile alle opere accertate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato ritenuto applicabile alla nuova costruzione realizzata in assenza del permesso di costruire, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato in relazione alla sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, contestata dall’appellante come conseguenza dell’asserita natura di manutenzione straordinaria dell’intervento.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dall’appellante quale regime sanzionatorio applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA; il giudice ha escluso che tale qualificazione corrispondesse alle opere realizzate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina l’udienza straordinaria presso la quale è stata trattata la causa.

Massime di principio

  • Un manufatto realizzato ex novo, con consistenti dimensioni e caratteristiche costruttive proprie di un organismo edilizio autonomo, costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire; non può essere qualificato come manutenzione straordinaria in assenza della prova che l’intervento riguardi un edificio preesistente e meramente conservi la sua sagoma e volumetria.
  • L’erroneo riferimento del giudice di primo grado a un argomento non pertinente non determina la riforma della sentenza quando la decisione risulti comunque sorretta da una ragione autonoma, corretta e decisiva, e il ricorrente non abbia fornito la prova dei presupposti fattuali della qualificazione giuridica invocata.
  • L’ordine di demolizione di una nuova costruzione abusiva realizzata in assenza del permesso di costruire non richiede una motivazione rafforzata riferita a uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto all’esigenza, già insita nel provvedimento, di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non rende illegittimo l’esercizio del potere sanzionatorio comunale e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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