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Sentenza

Sentenza n. 3446/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 774 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.03.2024.

Giustizia amministrativa202600388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 774 del 2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 28 marzo 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, per un importo di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, con condanna dell'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato, anche in assenza di contestazione ministeriale, l'inadempimento all'obbligo derivante dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente o al contributo alla formazione, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, utilizzata per imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e prevedere, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici era decorso senza che l'amministrazione desse esecuzione al titolo.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'eventuale onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un obbligo specifico imposto da una sentenza passata in giudicato, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione del titolo giudiziale e dell'inadempimento, non contestato dall'amministrazione costituita, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'oggetto dell'obbligo da eseguire; quando svolge le funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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