Cassazione Civile, Ordinanza n. 13530/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento, proposto in DOCFA a seguito di frazionamento di immobili situati nel Comune di Fucecchio, ritenendo non corretta la classificazione catastale proposta dal contribuente. L'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R. 1142/1949, sostenendo che il classamento debba fondarsi sul confronto locale con le unità-tipo censite nelle categorie catastali e che, nel caso concreto, l'unità-tipo di categoria A/1 presente nel Comune costituirebbe parametro comparativo necessario; ha inoltre richiamato la nota ministeriale C-1/1022 del 1994 e ha affermato che graverebbe sul contribuente l'onere di provare i presupposti del declassamento. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, lamentando che la CTR si sarebbe limitata a un acritico richiamo della decisione di primo grado. Il controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per un errore nel nominativo indicato in notifica e la mancata notifica a un altro originario ricorrente, ma la Corte ha ritenuto l'errore meramente materiale e la causa scindibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso era stato comunque notificato al domicilio eletto del controricorrente e questi si era ritualmente costituito; ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro soggetto non notificato, trattandosi di cause scindibili relative a distinti immobili. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i due motivi, osservando che la CTR aveva applicato correttamente il principio secondo cui, in assenza di una definizione legislativa delle categorie catastali, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" è rimessa all'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale. La valutazione della CTR sulle caratteristiche dell'immobile, desunta anche da fotografie, è stata ritenuta un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Il richiamo alla nota ministeriale del 1994 non è stato ritenuto idoneo a sovvertire tale apprezzamento, perché la nota ha funzione esplicativa e non introduce un criterio legale vincolante diverso dall'apprezzamento fattuale del giudice di merito. L'Agenzia è stata condannata alle spese e non è stato posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le censure dell'Ufficio integrassero una reale violazione normativa, trattandosi di critica al fatto accertato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ha affermato che l'accertamento di fatto della CTR è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentiti
art. 132 c.p.c.
è stato richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse affetta da tale vizio
art. 36, comma 2, d.lgs. 546 del 1992
richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità
artt. 6 e 61 d.P.R. 1142 del 1949
richiamati dall'Ufficio per sostenere che il classamento debba fondarsi sul confronto con le unità-tipo; la Corte ha però ribadito che, in assenza di definizione legislativa, prevale l'apprezzamento fattuale del giudice sul significato delle categorie catastali
art. 38 d.P.R. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'onere probatorio del contribuente, ma senza che la Corte ne ricavasse un diverso principio decisivo nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, quando la legge non fornisce una definizione puntuale delle categorie abitativi, la qualificazione di un immobile come "signorile", "civile" o "popolare" va ricavata dalle nozioni dell'opinione generale nel concreto contesto spazio-temporale, non da un criterio astratto e meccanico fondato solo sull'unità-tipo.
- La valutazione compiuta dal giudice di merito sulle caratteristiche dell'immobile e sulla loro idoneità a collocarlo in una determinata categoria catastale costituisce un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non per violazione di legge.
- Le note ministeriali che forniscono indicazioni sul classamento urbano hanno funzione esplicativa e non sostituiscono la valutazione fattuale demandata al giudice quando la disciplina positiva non definisce in modo tassativo i connotati delle categorie catastali.
- In presenza di cause scindibili riferite a distinti beni o rapporti, la mancata notifica del ricorso a uno dei soggetti originari non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati.
- L'errore materiale nell'indicazione del nominativo del destinatario della notificazione non determina inammissibilità se l'atto risulta comunque notificato al domicilio eletto del soggetto effettivamente parte del giudizio e questi si è ritualmente costituito.
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