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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34748/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pino Francesco impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina (29/11/2021) che ha confermato la condanna per concorso in ricettazione di due orologi, provento di furto a danno di Papa Vittorio. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (ora quarto comma) e per la mancata motivazione circa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 2) mancata applicazione dell'art. 709 c.p.; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 4) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o libertà controllata) previste dalla legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: l'attenuante di cui all'art. 648 è stata esclusa dalla Corte territoriale in considerazione del valore dei beni e della personalità dell'imputato (pregiudizi penali); la mancata espressa valutazione dell'art. 62 n.4 è stata ritenuta inconsequenziale perché l'esclusione dell'attenuante speciale implicava l'insussistenza del requisito della tenuità del danno; la doglianza relativa all'art. 709 è infondata perché la condanna è fondata sul rinvenimento nella disponibilità dell'imputato degli orologi e sull'omessa indicazione dell'origine; la sospensione condizionale della pena è preclusa dalla precedente fruizione del beneficio da parte del ricorrente (già concesso due volte); la richiesta di sanzioni sostitutive non è stata valutata ma sarebbe stata comunque manifestamente infondata alla data della sentenza in quanto l'entità della pena allora impediva l'applicazione delle sostituzioni; inoltre si segnala la successiva modifica normativa (D.Lvo n.150/2022 e connessi provvedimenti) con applicazione dell'art. 95 disposizioni transitorie che demanda al giudice dell'esecuzione la valutazione per i procedimenti pendenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (capoverso, ora quarto comma)

    La Corte territoriale ha escluso l'attenuante speciale per ricettazione in considerazione del valore dei beni e della personalità dell'imputato (pregiudizi), ritenendo quindi non applicabile l'attenuante.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    L'attenuante per tenuità del fatto richiede la sussistenza di un danno di particolare tenuità; la Corte ha implicitamente escluso tale requisito ritenendo incompatibile la riconoscibilità dell'attenuante con la valutazione già effettuata sull'art. 648.

  • art. 709 cod. pen.

    La censura relativa a questa norma è stata ritenuta infondata perché la decisione si è basata sul rinvenimento nella disponibilità degli orologi e sull'omessa indicazione dell'origine, fattispecie ritenuta sufficiente per la ricettazione.

  • legge n. 689/1981

    La richiesta di sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o libertà controllata) è stata ritenuta manifestamente infondata alla data della sentenza perché l'entità della pena irrogata ne impediva l'applicazione.

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020

    Richiamato per la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) ai fini procedurali.

  • art. 71 comma 1, lett. a) D.Lvo 10/10/2022 n.150 e art. 6 D.L. n.162/2022

    Rilevate modifiche normative successive alla sentenza che hanno inciso sul sistema sanzionatorio e sulle possibilità di sostituzione delle pene.

  • art. 95 disposizioni transitorie alla riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale

    Per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione all'entrata in vigore del D.Lvo n.150/2022, la questione relativa alla nuova disciplina deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La mera richiesta di attenuanti va valutata rispetto al valore del bene e alla personalità dell'imputato: precedenti penali e valore significativo dei beni ostano spesso al riconoscimento dell'attenuante per ricettazione.
  • La detenzione nella disponibilità di beni provento di furto, unita all'omessa indicazione della provenienza, costituisce elemento probatorio forte per la ricettazione.
  • Se il richiedente ha già usufruito ripetutamente della sospensione condizionale, è difficoltoso ottenere ulteriori concessioni; la storia esecutiva personale è fattore impeditivo.
  • Le richieste di sostituzione della pena con misure alternative vanno valutate alla luce della normativa vigente al momento della decisione: cambiamenti legislativi successivi possono richiedere che la valutazione sia rimessa al giudice dell'esecuzione per i procedimenti pendenti.
  • Se una motivazione non risponde espressamente a un punto sollevato, il giudice della legittimità può considerare la valutazione implicita se il tema è stato comunque affrontato sotto altro profilo (es. esclusione di un'attenuante per ragioni sostanziali implicando l'inesistenza di un requisito di un'altra attenuante).
  • In impugnazioni contro condanne per ricettazione, è essenziale documentare l'assenza di disponibilità materiale, fornire spiegazioni plausibili sull'origine dei beni e contestare la valutazione dei precedenti, perché tali elementi sono decisivi per l'esito.

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