Cassazione Penale, Sentenza n. 34748/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pino Francesco impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina (29/11/2021) che ha confermato la condanna per concorso in ricettazione di due orologi, provento di furto a danno di Papa Vittorio. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (ora quarto comma) e per la mancata motivazione circa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 2) mancata applicazione dell'art. 709 c.p.; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 4) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o libertà controllata) previste dalla legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: l'attenuante di cui all'art. 648 è stata esclusa dalla Corte territoriale in considerazione del valore dei beni e della personalità dell'imputato (pregiudizi penali); la mancata espressa valutazione dell'art. 62 n.4 è stata ritenuta inconsequenziale perché l'esclusione dell'attenuante speciale implicava l'insussistenza del requisito della tenuità del danno; la doglianza relativa all'art. 709 è infondata perché la condanna è fondata sul rinvenimento nella disponibilità dell'imputato degli orologi e sull'omessa indicazione dell'origine; la sospensione condizionale della pena è preclusa dalla precedente fruizione del beneficio da parte del ricorrente (già concesso due volte); la richiesta di sanzioni sostitutive non è stata valutata ma sarebbe stata comunque manifestamente infondata alla data della sentenza in quanto l'entità della pena allora impediva l'applicazione delle sostituzioni; inoltre si segnala la successiva modifica normativa (D.Lvo n.150/2022 e connessi provvedimenti) con applicazione dell'art. 95 disposizioni transitorie che demanda al giudice dell'esecuzione la valutazione per i procedimenti pendenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (capoverso, ora quarto comma)
La Corte territoriale ha escluso l'attenuante speciale per ricettazione in considerazione del valore dei beni e della personalità dell'imputato (pregiudizi), ritenendo quindi non applicabile l'attenuante.
art. 62 n.4 cod. pen.
L'attenuante per tenuità del fatto richiede la sussistenza di un danno di particolare tenuità; la Corte ha implicitamente escluso tale requisito ritenendo incompatibile la riconoscibilità dell'attenuante con la valutazione già effettuata sull'art. 648.
art. 709 cod. pen.
La censura relativa a questa norma è stata ritenuta infondata perché la decisione si è basata sul rinvenimento nella disponibilità degli orologi e sull'omessa indicazione dell'origine, fattispecie ritenuta sufficiente per la ricettazione.
legge n. 689/1981
La richiesta di sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o libertà controllata) è stata ritenuta manifestamente infondata alla data della sentenza perché l'entità della pena irrogata ne impediva l'applicazione.
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Richiamato per la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) ai fini procedurali.
art. 71 comma 1, lett. a) D.Lvo 10/10/2022 n.150 e art. 6 D.L. n.162/2022
Rilevate modifiche normative successive alla sentenza che hanno inciso sul sistema sanzionatorio e sulle possibilità di sostituzione delle pene.
art. 95 disposizioni transitorie alla riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale
Per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione all'entrata in vigore del D.Lvo n.150/2022, la questione relativa alla nuova disciplina deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La mera richiesta di attenuanti va valutata rispetto al valore del bene e alla personalità dell'imputato: precedenti penali e valore significativo dei beni ostano spesso al riconoscimento dell'attenuante per ricettazione.
- La detenzione nella disponibilità di beni provento di furto, unita all'omessa indicazione della provenienza, costituisce elemento probatorio forte per la ricettazione.
- Se il richiedente ha già usufruito ripetutamente della sospensione condizionale, è difficoltoso ottenere ulteriori concessioni; la storia esecutiva personale è fattore impeditivo.
- Le richieste di sostituzione della pena con misure alternative vanno valutate alla luce della normativa vigente al momento della decisione: cambiamenti legislativi successivi possono richiedere che la valutazione sia rimessa al giudice dell'esecuzione per i procedimenti pendenti.
- Se una motivazione non risponde espressamente a un punto sollevato, il giudice della legittimità può considerare la valutazione implicita se il tema è stato comunque affrontato sotto altro profilo (es. esclusione di un'attenuante per ragioni sostanziali implicando l'inesistenza di un requisito di un'altra attenuante).
- In impugnazioni contro condanne per ricettazione, è essenziale documentare l'assenza di disponibilità materiale, fornire spiegazioni plausibili sull'origine dei beni e contestare la valutazione dei precedenti, perché tali elementi sono decisivi per l'esito.
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