Cassazione Penale, Sentenza n. 18316/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (sentenza Corte d'appello Ancona 15/03/2022 che aveva confermato Tribunale di Ascoli Piceno 04/12/2018) lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 175 cod. pen. e degli artt. 121 e 597, comma 5, cod. proc. pen., nonché omessa motivazione: in particolare aveva richiesto, mediante memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. trasmessa via PEC all'indirizzo istituzionale indicato dalla Corte, il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), allegando i fatti e gli elementi ritenuti idonei a fondare la richiesta (pena detentiva congiunta non superiore a due anni; pena pecuniaria il cui ragguaglio ai sensi dell'art. 135 cod. pen. e cumulato non comportava una privazione della libertà superiore a 30 mesi; precedente decreto penale i cui effetti si erano estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.). Denunciava che la Corte d'appello non aveva motivato la mancata concessione del beneficio nonostante la sollecitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite (Sez. U., n.22533/2018), ha stabilito che quando la parte sollecita l'esercizio del potere-dovere del giudice d'appello di applicare di ufficio benefici (es. non menzione), il giudice deve decidere esplicitamente e motivare la scelta; nel caso di specie la memoria ex art. 121 inviata via PEC all'indirizzo istituzionale indicato dalla Corte costituiva valida sollecitazione e la sentenza impugnata era priva di qualsiasi motivazione sulla mancata concessione del beneficio. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo al beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come ragione di ammissibilità del motivo di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).
art. 175 cod. pen.
Regola il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la decisione sulla concessione deve essere espressa e motivata se la parte lo sollecita.
art. 121 cod. proc. pen.
Consente la produzione di memorie difensive; la memoria ex art.121 trasmessa via PEC all'indirizzo istituzionale della Corte costituisce valida sollecitazione affinché il giudice di appello eserciti il potere-dovere previsto dall'art.597, comma 5.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice d'appello il potere-dovere di applicare d'ufficio i benefici di legge (quali la non menzione); quando tale esercizio è sollecitato dalla parte, la mancata decisione deve essere motivata.
art. 135 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al ragguaglio della pena pecuniaria ai fini del calcolo della durata complessiva della pena, utile per verificare i requisiti per la non menzione.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato relativamente all'estinzione degli effetti penali di una precedente condanna (decreto penale), elemento considerato per valutare la situazione personale del ricorrente.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Principio secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice d'appello di applicare benefici di legge non accompagnato da motivazione non è impugnabile in Cassazione salvo che il relativo esercizio non sia stato sollecitato da una delle parti; se sollecitato, la decisione (anche negativa) deve essere motivata.
Massime di principio
- Se l'imputato o il suo difensore sollecitano espressamente, anche mediante memoria ex art.121 c.p.p., l'applicazione del beneficio della non menzione (art.175 c.p.), il giudice d'appello ha l'obbligo di decidere esplicitamente e di motivare la concessione o la negazione del beneficio.
- L'invio della memoria difensiva via PEC all'indirizzo istituzionale indicato dal protocollo della Corte costituisce valida modalità di sollecitazione del potere-dovere del giudice e produce l'obbligo di decisione motivata.
- La Corte di Cassazione può annullare limitatamente alla parte della sentenza che omette di decidere o di motivare su un beneficio richiesto e disporre il rinvio per un nuovo giudizio su quella specifica questione, lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilità quando questa sia dichiarata irrevocabile.
- Il potere-dovere del giudice d'appello di applicare benefici di legge opera d'ufficio, ma diventa esigibile sotto il profilo motivazionale quando la parte lo sollecita; la mancata motivazione in tale ipotesi configura vizio rimediabile in cassazione.
- Nelle impugnazioni è importante documentare e trasmettere correttamente (secondo le modalità e gli indirizzi indicati dalla Corte) le richieste difensive che sollecitano provvedimenti favorevoli: l'irregolare o mancato deposito può pregiudicare la possibilità di contestare in cassazione l'omessa decisione.
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