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Sentenza

Sentenza del 17/10/2017 n. 8739 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia per il pagamento di 2.039,00 euro, relativi a imposta di registro dovuta per la registrazione di alcune sentenze del Tribunale di Napoli. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso, il contribuente ha proposto appello. L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità originaria del ricorso perché, nel 2014, la notificazione degli atti introduttivi del giudizio tributario tramite PEC non era consentita. Il contribuente ha dimostrato la tempestività del ricorso, considerando la sospensione feriale, ma non ha contestato specificamente l'eccezione relativa all'uso della PEC.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, non per tardività, ma perché il ricorso era stato notificato a mezzo PEC in un periodo in cui tale modalità non era ancora ammessa per i giudizi tributari. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 200,00 euro oltre accessori di legge, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

    In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice può dichiarare dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

  • Art. 1, comma 17, Legge 228/2012

    Ha introdotto nell'ordinamento il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

  • Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17941

    È stata richiamata a sostegno della conclusione secondo cui, per il periodo considerato, la notificazione del ricorso tributario tramite PEC non era idonea a instaurare validamente il giudizio.

Massime di principio

  • La validità della notificazione di un ricorso deve essere valutata alla luce della disciplina vigente alla data della notifica: modalità telematiche oggi ammesse potrebbero essere state allora inesistenti o non consentite.
  • La tempestività del ricorso non sana un vizio autonomo relativo alla forma o al mezzo utilizzato per la notificazione.
  • Quando la controparte solleva un'eccezione di inammissibilità, il ricorrente deve contestarla specificamente nelle proprie difese; limitarsi a depositare memorie senza affrontare l'eccezione può favorirne l'accoglimento.
  • Nel contenzioso tributario è necessario verificare separatamente il rispetto dei termini, la validità della notificazione, la corretta costituzione in giudizio e gli eventuali requisiti formali dell'atto.
  • Il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione può comportare sia la condanna alle spese sia il pagamento del doppio contributo unificato, quando ne ricorrono i presupposti.

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