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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02518/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 393 c.p. e 4 L. n. 110/1975. Nel ricorso ha censurato l'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che la doglianza è formulata in termini meramente assertivi e priva di specificità, perché non si confronta in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva invece esaminato le prove, ritenendo non decisive le dichiarazioni degli agenti di polizia, intervenuti dopo i fatti, e pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, idonee a dimostrare i fatti contestati; la difesa non aveva indicato specifici profili di contraddittorietà o lacunosità di tale testimonianza.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    disposizione richiamata come base del capo di imputazione confermato in appello; la sentenza non ne sviluppa la portata sostanziale, limitandosi a rilevare che la censura sulla responsabilità è generica.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    norma richiamata come secondo reato contestato e oggetto di conferma della responsabilità; non viene interpretata nel merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una critica assertiva della responsabilità, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla valutazione della prova testimoniale deve indicare specificamente gli aspetti contraddittori, lacunosi o illogici della deposizione ritenuta decisiva; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione completa e logicamente coerente sull'attendibilità della persona offesa e sulla non decisività di altri elementi probatori, la doglianza che non si misuri con tali argomenti è priva di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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