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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20628/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme pari a €139.035) in qualità di amministratore e legale rappresentante della IFA s.a.s., dichiarata fallita; le somme sarebbero state trasferite alla IFA s.r.l.s., società da lui costituita nel 2018 con stessa sede e oggetto sociale. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e carenza di prova del dolo, sostenendo che la prova si basava solo su fatti materiali e non sulle dichiarazioni dei propri consulenti che attestavano regolarità contabile e utili; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando elementi nuovi e la contestata valutazione del curatore fallimentare; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione di una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981 come modificato, deducendo l'assenza di adeguata valutazione prognostica sulla personalità e il rischio di inadempimento delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo, ha confermato che il dolo può essere desunto dagli "indici di fraudolenza": costituzione di una nuova società controllata con stessa sede e oggetto mentre la prima era in dissesto, trasferimenti ingiustificati di denaro contabilizzati in modo sostitutivo (capitale sociale o debiti verso soci) e concentrazione delle passività nella società fallita; dunque la motivazione in ordine al dolo è adeguata e non viziata. Sul secondo motivo, ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e conforme la motivazione della Corte territoriale che ha preso in considerazione gli elementi ritenuti decisivi. Sul terzo motivo, ha richiamato la natura discrezionale del potere di applicare pene sostitutive (art. 58 legge 689/1981 richiamato) e l'esigenza di valutare caso per caso i criteri dell'art. 133 c.p.; inoltre la difesa non ha prodotto elementi concreti che dimostrassero la sussistenza dei presupposti per la pena sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    art. 216 comma 1 n. 1) e art. 223 comma 1 e 2 n. 2)

    La Corte ha applicato tali norme ritenendo sussistente il reato di bancarotta per distrazione: il dolo è stato desunto dagli indici di fraudolenza (trasferimenti ingiustificati a società riconducibile allo stesso amministratore in situazione di decozione).

  • Codice penale - attenuanti e determinazione della pena

    art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.

    L'applicazione o meno delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito discrezionali; l'art. 133 fornisce i criteri per il giudizio di personalità e per il bilanciamento nella determinazione della pena, e la Corte ha ritenuto la valutazione della Corte d'appello congrua e insindacabile in Cassazione.

  • legge n. 689/1981 (pene sostitutive)

    art. 53 legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022; richiamato anche art. 58 legge n. 689/1981

    L'applicazione di pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice entro i limiti di legge e secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non sussiste automatismo e occorre valutare caso per caso l'idoneità della pena sostitutiva, nonché il consenso e le condizioni personali del condannato.

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta per distrazione il dolo può essere inferito da indici di fraudolenza (es. costituzione di società riconducibile allo stesso amministratore, trasferimenti ingiustificati di denaro, coincidenza di sede/oggetto sociale) anche se non vi è prova diretta della consapevolezza dello stato di insolvenza.
  • La valutazione sulla sussistenza del dolo sulla base di elementi oggettivi e della sequenza delle condotte è ammissibile: mere contestazioni generiche o rilievi su dichiarazioni di consulenti non superano una motivazione fondatamente argomentata del giudice che colleghi fatti e conclusioni.
  • La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito difficilmente censurabili in Cassazione, purché il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi; non è richiesto esaurire tutti gli elementi invocati dalla difesa.
  • L'applicazione di pene sostitutive per pene detentive brevi è discrezionale e richiede una valutazione caso per caso in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; non esiste un diritto automatico alla sostituzione e occorre valutare la personalità del condannato, le modalità del reato e l'effettiva idoneità della pena sostitutiva.
  • Per impugnare con successo la motivazione occorre far emergere vizi specifici e puntuali nella correlazione logica tra fatti accertati e conclusioni giuridiche; rilievi generici o basati su elementi di contorno, senza prova che ne modifichi il quadro fattuale centrale, sono normalmente insufficienti.

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