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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10871/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Due debitori hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso un atto di precetto notificato in forza di una sentenza di condanna emessa in altro giudizio. Sostenevano la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo, deducendo inoltre che il giudice di merito avrebbe dovuto trattare la controversia con il rito del lavoro e che, comunque, la notificazione del titolo eseguita da un difensore nell'interesse di altri creditori non poteva valere anche nei confronti del creditore procedente, specie perché la notificazione del titolo sarebbe stata eseguita dopo il precetto. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul rito e sulla lettura del dispositivo; 2) violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità del precetto in assenza di notifica del titolo; 3) medesima violazione per avere ritenuto valida una notifica del titolo successiva al precetto e compiuta da difensore riferibile ad altri creditori.

La decisione

La Corte ha qualificato correttamente la controversia come opposizione agli atti esecutivi, rilevando che nei casi di dedotta mancanza di notifica del titolo esecutivo l'opposizione rientra nell'art. 617 c.p.c. e la sentenza è ricorribile per cassazione. Ha rigettato il primo motivo, osservando che la censura sul rito di lavoro era infondata perché la disciplina speciale richiamata non era più vigente al momento dell'opposizione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, in mancanza di legge o titolo, non si presume la solidarietà attiva tra creditori; che ciascun creditore, quando il titolo condanna il debitore al pagamento di crediti distinti in favore di soggetti diversi, deve notificare al debitore il titolo in forma esecutiva relativamente al proprio credito, anteriormente o contestualmente al precetto; e che la notificazione eseguita da altro creditore non è sufficiente. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Brindisi in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione proposta per denunciare l'omessa notificazione del titolo esecutivo integra opposizione agli atti esecutivi; la sentenza resa su di essa è impugnabile direttamente in cassazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato solo per chiarire che la qualificazione formale del giudizio operata dal tribunale non era decisiva rispetto alla sua natura sostanziale di opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 479 c.p.c.

    Il titolo esecutivo deve essere notificato anteriormente o contestualmente al precetto; la sua notifica successiva non è idonea a sanare il vizio del precetto.

  • art. 480, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla validità del precetto e alla previa notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali per denunciare una nullità della sentenza legata al rito e alla mancata lettura del dispositivo.

  • artt. 426, 429 e 437 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo per sostenere che la controversia avrebbe dovuto essere decisa con il rito del lavoro e con lettura del dispositivo in udienza.

  • art. 3 L. 21 febbraio 2006, n. 102

    La Corte ne afferma l'abrogazione al momento della proposizione dell'opposizione, escludendo che imponesse il rito del lavoro nel giudizio oggetto di causa.

  • art. 97 c.p.c.

    La solidarietà attiva non può presumersi in materia di spese processuali perché non espressamente prevista da tale norma.

Massime di principio

  • Nei casi in cui si denunci l'omessa notificazione del titolo esecutivo, l'opposizione al precetto ha natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche se il giudice di merito l'abbia formalmente qualificata in altro modo.
  • Il titolo esecutivo deve essere notificato al debitore in forma esecutiva prima o contestualmente al precetto; una notificazione successiva non soddisfa il requisito imposto dall'art. 479 c.p.c.
  • Quando il titolo condanna il medesimo debitore a pagare crediti distinti a favore di creditori diversi, ciascun creditore deve notificare il titolo per il proprio credito e non può avvalersi della notificazione compiuta da un diverso creditore, salvo che risulti una specifica rappresentanza anche per il creditore procedente.
  • La solidarietà attiva tra più creditori non si presume e richiede una previsione di legge o di titolo; in mancanza, ciascun creditore deve curare autonomamente gli adempimenti necessari all'esecuzione del proprio credito.
  • L'omessa notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva costituisce irregolarità formale deducibile con opposizione agli atti esecutivi, senza necessità di allegare un pregiudizio ulteriore rispetto alla violazione della formalità prescritta.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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