Cassazione Penale, Sentenza n. 37070/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pasquini impugnava la conferma di condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) per frasi pubblicate sul suo profilo Facebook. Ha denunciato tre profili di doglianza: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 420-ter e 178 c.p.p.) perché la Corte di appello avrebbe rifiutato illegittimamente il rinvio chiesto per legittimo impedimento del difensore, dovuto a impegno professionale in processo civile; in via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale di art. 420-ter per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost.; 2) carenza probatoria e travisamento della prova circa la paternità dei post offensivi (mancata verifica dell'indirizzo IP e mancata considerazione della possibile pubblicazione da parte di terzi), oltre al fatto che la difesa avrebbe prodotto un documento di estraneità non valutato; 3) carenza di motivazione nell'individuare con certezza la persona offesa (Menenti) poiché i post non riportavano il nome e facevano riferimento in modo generico a un negozio di parrucchiere vicino a quello dell'imputato, mentre nel territorio esistevano altri parrucchieri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché l'istanza di rinvio era generica e non documentava l'impossibilità di sostituzione né le specifiche ragioni che giustificassero la presenza del difensore nel processo civile; inoltre la giurisprudenza consolidata esclude che il concomitante impegno civile determini di per sé l'obbligo di differimento. La questione costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Quanto al secondo motivo, è stato considerato inammissibile trattandosi di sindacato sul merito; la Corte ha ritenuto coerente la valutazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato l'omessa denuncia di abuso del profilo come elemento indiziario, le testimonianze e il documento prodotto dalla difesa (una mail dell'avvocato) non equiparabile a una denuncia formale. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile: la Corte ha valorizzato le testimonianze di chi aveva letto i post e li aveva riferiti a Menenti e ha osservato che l'indicazione del negozio "vicino" consentiva l'identificazione effettiva, dato che il negozio dell'offesa e quello dell'imputato erano affiancati mentre altri esercizi erano distanti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma applicata per qualificare il fatto come reato di diffamazione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base delle valutazioni probatorie di merito (testimonianze, contesto, omissione di denuncia di uso abusivo del profilo).
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma che disciplina il legittimo impedimento del difensore; la Corte ha interpretato che la semplice concomitanza di un impegno civile non giustifica automaticamente il rinvio se la richiesta è generica e non prova l'impossibilità di sostituzione o l'esigenza inderogabile della presenza del difensore.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento; la Corte ha ritenuto assorbita la censura nel più ampio esame sulla correttezza del rigetto della richiesta di rinvio e sull'adeguatezza della motivazione.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in tema di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha escluso vizio applicativo, ritenendo che le doglianze costituissero un inammissibile sindacato di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile: applicata per la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Costituzione (artt. 3, 24, 11)
Richiamati dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale di art. 420-ter; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e ha ritenuto che l'interpretazione di diritto vivente garantisca un bilanciamento adeguato degli interessi costituzionali coinvolti.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere dettagliata: occorre attestare l'assenza di un codifensore nel procedimento coincidente, spiegare perché non è possibile la sostituzione e motivare la necessità della presenza nel processo contemporaneo.
- Il mero svolgimento di un processo civile contemporaneo non costituisce, di per sé, motivo obbligatorio per differire un'udienza penale; il giudice valuta il bilanciamento degli interessi sulla base della specificità e gravità delle ragioni addotte.
- In giudizi su fatti pubblicati in profili social, l'omessa denuncia alla autorità di un presunto uso abusivo del profilo può costituire un elemento indiziario rilevante a sostegno dell'attribuzione della paternità dei post al titolare dell'account.
- Documenti informali (es. email difensive) non sono equivalenti a una denuncia formale e hanno limitata efficacia probatoria rispetto all'assenza di ricorso alle vie ufficiali per contestare l'uso del profilo.
- Per la configurazione della diffamazione è necessaria l'identificabilità della persona offesa, ma l'identificazione può emergere dal contesto fattuale e dalle testimonianze (es. riferimenti spaziali, riconoscimento da parte dei lettori), non solo dalla menzione esplicita del nome.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che puntano a rimettere in discussione il giudizio di fatto sono, generalmente, inammissibili se non dimostrano travisamento di prova o specifiche violazioni di legge.
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