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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6293/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Limardo era indagato per il reato previsto dall'art. 512‑bis c.p., con l'aggravante di aver agevolato la cosca Mancuso. L'accusa sosteneva che l'impresa individuale LCN Petroli, formalmente intestata a Limardo, fosse in realtà riconducibile a Silvana Mancuso e alla cosca, con finanziamento e destinazione dei proventi al clan; la fittizia intestazione sarebbe servita a eludere provvedimenti ablatori in un procedimento di prevenzione. Il ricorso per cassazione censurava l'ordinanza di respingimento del riesame per (1) difetto di motivazione sulla gravità indiziaria, anche alla luce del precedente procedimento di prevenzione che avrebbe riconosciuto la legittima provenienza del bene; (2) difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa; (3) difetto di motivazione sul pericolo di recidiva, dal momento che il sequestro preventivo dei beni aziendali avrebbe escluso la possibilità di reiterazione della condotta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale si fosse correttamente confrontato con gli elementi del procedimento di prevenzione e con i successivi apporti probatori: le captazioni con ammissioni dell'indagato circa il finanziamento e la destinazione dei proventi alla famiglia Mancuso, il ruolo diretto del capo cosca e l'attività nel settore dei carburanti riconducibile a Silvana Mancuso, nonché le dichiarazioni del collaboratore, formavano un quadro probatorio idoneo a sostenere la gravità indiziaria circa la fittizia intestazione. La finalità di agevolazione della cosca è stata ritenuta direttamente accertata dalle affermazioni dell'indagato; da ciò è stato ricavato anche il pericolo di recidiva fondato sulla disponibilità dell'indagato a prestarsi all'operatività del clan, che non viene escluso dal semplice sequestro dei beni. La Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512‑bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata come ricomprendente anche la condotta di fittizia intestazione dell'impresa finalizzata a dissimulare la reale proprietà e a favorire l'attività di un'associazione di tipo mafioso; gli elementi indiziari (finanziamento, destinazione dei proventi, ruolo del sodalizio) sono stati ritenuti idonei a configurare la fattispecie e la sua aggravante mafiosa.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    La norma, che disciplina il riesame delle misure cautelari, è stata richiamata in relazione alla competenza del Tribunale ad esaminare la richiesta di riesame e a motivare la sua decisione sul mantenimento della misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla PG.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La disposizione è stata applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • procedimento di prevenzione (normativa antimafia)

    La Corte ha osservato che l'esito del procedimento di prevenzione non esclude la valutazione, nel procedimento penale, di ulteriori elementi acquisiti successivamente; dunque la sussistenza di un sequestro/ accertamento preventivo non impedisce che captazioni, dichiarazioni di collaboratori e altri elementi probatori integrino la gravità indiziaria nel penale.

Massime di principio

  • Le ammissioni dell'indagato e le intercettazioni che indicano finanziamento e destinazione dei proventi a un clan sono elementi altamente probatori della fittizia intestazione e della finalità di agevolazione mafiosa.
  • Il risultato di un procedimento di prevenzione (o un sequestro preventivo) non esclude che, in sede penale, nuovi elementi probatori possano consolidare la gravità indiziaria; i due rami procedurali restano valutati con evidenze autonome.
  • La semplice intestazione formale a un terzo non esclude responsabilità se emergono elementi che dimostrano l'effettivo controllo o lo scopo di eludere misure ablative: la valutazione è complessiva e collegiale tra fonti (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri oggettivi).
  • Il pericolo di recidiva o di reiterazione può fondarsi non solo sulla disponibilità materiale del bene, ma anche sulla dimostrata attitudine o disponibilità dell'indagato a prestarsi all'attività del clan; il sequestro dei beni non annulla automaticamente tale pericolo.
  • Per la qualificazione dell'aggravante mafiosa è determinante comprovare la relazione funzionale tra l'attività economica e la finalità di rafforzamento/beneficio del sodalizio; dichiarazioni esplicite dell'indagato o riscontri probatori indiretti possono essere sufficienti in termini di gravità indiziaria.
  • In sede di riesame e di cassazione l'analisi della motivazione deve essere pragmatica: è sufficiente che il giudice abbia esaminato e collegato gli elementi essenziali (captazioni, ruoli dei soggetti, riscontri) per ritenersi correttamente motivata la decisione.

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