Sentenza n. 902/2026 - Latina, Sezione 1
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 22 gennaio 2024 e del diritto della ricorrente ad accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso del 22.01.2024 e, per l’effetto, ordinare al Comune di Arpino l’esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale del 22 gennaio 2024 relativa alle autorizzazioni edilizie rilasciate a soggetti controinteressati
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto al Comune di Arpino l’accesso a tutte le autorizzazioni edilizie rilasciate a quattro soggetti, con riferimento alla realizzazione di un’ulteriore unità abitativa, di una recinzione e di una pavimentazione in cemento su aree catastalmente individuate. L’accesso è stato richiesto per la tutela dei propri diritti e interessi, in presenza di varie cause reciproche tra le parti. Il Comune non ha osteso la documentazione né si è costituito in giudizio. Il giudizio è stato riproposto dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato una precedente sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per mancata instaurazione del contraddittorio, accertando invece la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente all’ostensione delle autorizzazioni edilizie richieste, in quanto necessarie per tutelare la propria posizione giuridica asseritamente lesa. Ha quindi dichiarato il diritto all’accesso documentale mediante visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti e ha ordinato al Comune di consentirlo entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha previsto, in caso di inerzia oltre il termine, la possibilità di nominare un commissario ad acta su istanza della parte. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
Il diritto di accesso documentale è riconosciuto quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla tutela di una posizione giuridica, anche in relazione ad autorizzazioni edilizie rilasciate a terzi.
art. 105, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della rimessione al primo giudice disposta dal Consiglio di Stato dopo l’annullamento della precedente sentenza.
Massime di principio
- Sussiste il diritto all’accesso documentale quando la richiesta riguarda atti amministrativi individuati o individuabili e il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale alla loro conoscenza per la tutela di una propria posizione giuridica.
- Le autorizzazioni edilizie rilasciate a terzi sono ostensibili, mediante visione ed estrazione di copia, quando la loro conoscenza è funzionale alla tutela giudiziale o stragiudiziale di diritti o interessi del richiedente.
- Accertato il diritto di accesso, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine determinato e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta su istanza della parte.
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