Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/281

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/281 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione del gallato di propile come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R0281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il gallato di propile come additivo per mangimi per tutte le specie animali, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, sulla base dei pareri EFSA, conclude che la sostanza è sicura alle condizioni fissate e impone misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre stabiliti limiti di impiego per specie/categorie animali e un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima delle nuove regole.

Autorizzazione del gallato di propile come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, limiti di impiego e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea con riferimento al gallato di propile (1b310) impiegato come additivo tecnologico della categoria "additivi tecnologici" e del gruppo funzionale "antiossidanti". Riguarda la produzione, l’immissione sul mercato, l’etichettatura e l’utilizzo di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi destinati a tutte le specie animali, con specifici limiti per diverse categorie animali. Non consente l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Prevede misure transitorie per prodotti già autorizzati/etichettati prima del 5 marzo 2025, con scadenze diverse per animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.

Autorizzazione del gallato di propile come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/281 della Commissione autorizza il gallato di propile come additivo per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura si fonda sui pareri scientifici EFSA e sulla conclusione della Commissione circa la conformità della sostanza alle condizioni di sicurezza e di impiego previste dal diritto dell’Unione.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il gallato di propile era già autorizzato a tempo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE ed era stato successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "antiossidanti". La Commissione precisa inoltre che l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento di base non autorizza gli additivi tecnologici in tale matrice.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA, nei pareri del 17 marzo 2020 e del 31 gennaio 2024, riadottato il 26 giugno 2024, ha concluso che il gallato di propile è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori entro determinate concentrazioni massime e per l’ambiente. Ha inoltre evidenziato che la sostanza è irritante per pelle e occhi, sensibilizzante cutaneo e che l’esposizione per inalazione è possibile e costituisce un pericolo. L’Autorità ha anche confermato l’efficacia della sostanza come antiossidante nei mangimi.

La Commissione, richiamando tali valutazioni, ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dispone l’autorizzazione, prevedendo al contempo misure di protezione per la salute degli utilizzatori.

Contenuto dell’autorizzazione e condizioni tecniche

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiossidanti. L’allegato identifica l’additivo con il numero 1b310 e ne descrive composizione e requisiti tecnici: gallato di propile ≥ 97 %, forma solida, ceneri solfatate < 0,1 %, acido gallico < 0,5 %, composti organici clorurati < 100 mg/kg.

Sono inoltre indicati la formula chimica, il numero CAS e i metodi di analisi:

  • spettrofotometria a 275 nm per la quantificazione nell’additivo;
  • RP-HPLC-UV(DAD), 285 nm per la quantificazione in premiscele e mangimi composti.

Per quanto riguarda gli impieghi, l’allegato fissa tenori massimi differenziati per specie e categorie animali, con valori che vanno da 15 mg/kg a 100 mg/kg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12 %.

Prescrizioni per etichettatura, conservazione e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’impiego dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’adeguamento degli operatori alle nuove prescrizioni. In particolare:

  • l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025, in conformità alle norme previgenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • per animali da produzione alimentare, mangimi composti e materie prime prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • per animali non da produzione alimentare, il termine è il 5 marzo 2027.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo tecnologico nel gruppo funzionale degli antiossidanti, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni dell’allegato.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Dal considerando (4) emerge che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego di additivi tecnologici nell’acqua di abbeveraggio, il gallato di propile non può essere utilizzato in tale matrice.

Condizioni tecniche e limiti di impiego per specie

L’allegato fissa composizione, caratteristiche chimiche e metodi di analisi dell’additivo, nonché tenori minimi/massimi per diverse specie: 40 mg/kg per bovini, ovini, caprini, cervidi, camelidi, scrofe di tutte le specie di suidi, equini, salmonidi e pesci pinnati minori; 100 mg/kg per pesci ornamentali; 15 mg/kg per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e uccelli ornamentali; 20 mg/kg per tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e leporidi; 27 mg/kg per suinetti di tutte le specie di suidi e per tutte le specie di suidi da ingrasso e allevate per la riproduzione; 71 mg/kg per cani e gatti; 15 mg/kg per tutte le altre specie animali.

Obblighi di etichettatura e misure di sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Valutazione di sicurezza e base dell’autorizzazione

I considerando (5) e (6) richiamano i pareri EFSA del 17 marzo 2020 e del 31 gennaio 2024 (riadottato il 26 giugno 2024), che attestano la sicurezza del gallato di propile per tutte le specie animali, per i consumatori entro determinate concentrazioni massime e per l’ambiente, nonché la sua efficacia come antiossidante. La Commissione afferma che la sostanza soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: (i) additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 secondo le norme previgenti; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026; (iii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2027, sempre secondo le norme applicabili prima del 5 marzo 2025.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.