Cassazione Civile, Ordinanza n. 32272/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo studio associato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2010, sostenendo che una parte dei compensi confluiti nel reddito dello studio non dovesse essere assoggettata a imposta perché riferita ad incarichi di componente di collegi sindacali svolti personalmente dai singoli professionisti associati. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia, lo studio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e degli artt. 50 e 53 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR escluso il rimborso senza considerare che il mero fatto che il commercialista operi presso uno studio professionale non integra di per sé il presupposto dell'autonoma organizzazione; (2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 446/1997, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non provata la scindibilità dei compensi, nonostante la produzione di certificazioni di ritenuta d'acconto rilasciate dalle società per le quali i professionisti avevano svolto gli incarichi sindacali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla astratta sussistenza dell'autonoma organizzazione del singolo professionista, ma sul fatto che l'istanza di rimborso proveniva da uno studio associato, senza prova della separatezza tra attività individuali e attività dello studio, e sul rilievo che i compensi per gli incarichi sindacali erano stati corrisposti allo studio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, in presenza di esercizio in forma associata dell'attività professionale, il presupposto IRAP sussiste ex lege e grava sul contribuente l'onere di provare non già l'assenza di autonoma organizzazione in concreto, ma l'insussistenza dell'esercizio in forma associata oppure la reale separazione dei redditi; le certificazioni prodotte non bastavano a escludere che gli incarichi fossero stati svolti anche avvalendosi dell'organizzazione dello studio, tanto più che non risultava dimostrato lo scorporo dei compensi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come norma sulla nozione di presupposto dell'IRAP, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi.
art. 3 d.lgs. n. 446/1997
Per società ed associazioni professionali senza personalità giuridica l'esercizio in forma associata integra ex lege il presupposto impositivo IRAP, salvo prova contraria dell'insussistenza dell'esercizio in forma associata o della separazione dei redditi.
art. 50 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
art. 53 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la separatezza dei redditi e l'insussistenza del presupposto impositivo grava sul contribuente che chiede il rimborso.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla valutazione probatoria.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In materia di IRAP, quando l'attività professionale è esercitata in forma associata da un'associazione senza personalità giuridica, il presupposto impositivo si considera sussistente ex lege per effetto della forma organizzativa adottata, senza necessità di un autonomo accertamento in concreto dell'organizzazione.
- Il contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP deve fornire una prova specifica della non assoggettabilità dei compensi, dimostrando l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività oppure la reale separazione dei redditi rispetto all'organizzazione dello studio; non è sufficiente allegare che l'incarico sia stato svolto personalmente presso terzi.
- Le certificazioni di ritenuta d'acconto o la mera intestazione formale dei compensi ai singoli professionisti non escludono, di per sé, che l'attività sia stata svolta nell'ambito dell'organizzazione dello studio associato e non bastano a superare l'onere probatorio gravante sul richiedente il rimborso.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a richiamare principi astratti senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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