Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e contraddittorietà con gli atti: si sosteneva che le richieste patrimoniali fossero parte di un "gioco di ruoli" consensuale tra le parti e quindi prive di antigiuridicità e di idoneità intimidatoria, con conseguente esclusione del reato di estorsione. In subordine si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 5 c.p., per la concorrenza causale del comportamento della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità (art. 606, comma 3 c.p.p.), rilevando l'omissione di un confronto dovuto con la motivazione puntuale delle decisioni di merito. Ha ritenuto che le chat documentate dimostrassero l'evoluzione delle richieste verso somme sempre più esose accompagnate da minacce concrete di rivelare contenuti intimi al coniuge e all'ambiente di lavoro, elementi idonei a determinare intimidazione e a perseguire un ingiusto profitto, configurando il reato di estorsione. Ha inoltre confermato il rigetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., per assenza di nesso eziologico tra il comportamento della vittima e l'azione dell'agente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontare le ragioni della decisione impugnata; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e aspecificità ai sensi del comma 3, rilevando che i motivi non hanno adeguata correlazione con la motivazione delle decisioni di merito
art. 62 c.p.
La circostanza attenuante della concorrenza causale della vittima richiede un nesso eziologico tra il comportamento della vittima e quello dell'agente; la Corte ha ritenuto tale nesso assente per i fatti in esame
art. 581 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale nel quadro delle regole di impugnazione e ammissibilità; utilizzato per definire i limiti dell'esame di legittimità
art. 591 c.p.p.
Richiamato in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alle condanne per spese e ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Sez. 2, n. 17288 del 18/1/2019; Sez. 6, n. 47895 del 19/6/2014; Sez. 2, n. 25122 del 14/5/2021; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
La Corte ha richiamato precedenti che affermano che la minaccia di rivelare rapporti intimi per ottenere denaro integra estorsione quando è idonea a prospettare un male ingiusto e a conseguire un profitto indebito; richiamata altresì la linea giurisprudenziale sull'inammissibilità di motivi generici in cassazione e sul divieto per la corte di legittimità di rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito
Massime di principio
- Un rapporto inizialmente "consensuale" di natura erotico/patrimoniale può trasformarsi in estorsione se l'agente, dopo il consenso iniziale, aumenta le richieste e fa minacce concrete (es. rivelazione di contenuti intimi) tali da essere idonee a intimidire la vittima.
- La rilevanza penale della minaccia si valuta anche sulla base della concretezza e della serietà dell'intimidazione (destinatari della rivelazione, contesto lavorativo, persistenza delle richieste): non è necessario che la minaccia sia materialmente attuata, basta la sua idoneità a costringere.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 5 c.p. occorre provare un nesso eziologico effettivo tra il comportamento della vittima e la condotta dell'agente; la mera partecipazione o un consenso iniziale non basta se poi il consenso viene revocato o le modalità cambiano.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono specificamente confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche, riciclaggio di censure già respinte o mancanza di confronto puntuale rendono il ricorso inammissibile.
- La Corte di legittimità non può riesaminare autonomamente la valutazione della prova compiuta in grado di merito né adottare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta più convincente dal giudice di appello o di primo grado.
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