Sentenza n. 44/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano dd. 30.7.2025, notificato il 4.8.2025, che ordinava il ritiro e la revoca della patente di guida n. -OMISSIS- intestata al ricorrente, e di qualsiasi atto presupposto, conseguente o comunque collegato, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano che disponeva il ritiro e la revoca della patente di guida per circolazione durante il periodo di sospensione senza essersi sottoposto alla revisione prescritta
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Commissario del Governo aveva disposto il ritiro e la revoca della patente ai sensi degli artt. 128, comma 2, e 219, comma 3-bis, del codice della strada. Dal provvedimento risultava che il conducente, dopo la sospensione della patente e l’ordine di sottoporsi a revisione, aveva circolato senza aver effettuato la revisione. Il giudizio amministrativo era stato instaurato entro il termine indicato dall’amministrazione, che aveva espressamente indicato il TAR quale giudice competente. In sede di merito il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sottoponendo la questione al difensore del ricorrente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La revoca della patente prevista dall’art. 128, comma 2, del codice della strada costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione del codice della strada e si applica automaticamente, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del medesimo codice, senza margini di discrezionalità amministrativa. Ne deriva l’assenza di una posizione di interesse legittimo e la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerato l’affidamento del ricorrente determinato dall’erronea indicazione del giudice amministrativo nel provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 128, comma 2, d.lgs. 285/1992
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219.
La circolazione durante il periodo di sospensione, nell’ipotesi considerata, comporta la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria.
art. 219, comma 1, d.lgs. 285/1992
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è disposta dal prefetto del luogo della commessa violazione.
Individua l’autorità competente a disporre la revoca della patente quale sanzione accessoria; in Provincia di Bolzano il potere spetta al Commissario del Governo in forza dello statuto di autonomia.
art. 210, comma 1, d.lgs. 285/1992
Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
La sanzione accessoria si applica automaticamente e mediante esercizio di potere vincolato.
art. 205 d.lgs. 285/1992
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Riconduce all’autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.
art. 6 d.lgs. 150/2011
Richiamato dall’art. 205 del codice della strada per disciplinare l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione.
artt. 22 e ss. l. 689/1981
Richiamati per la disciplina delle controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, sottoponendola previamente alle parti.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria per una violazione del codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
- Quando la legge collega automaticamente una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria a una sanzione amministrativa pecuniaria, l’amministrazione esercita un potere vincolato; la posizione del destinatario non è qualificabile come interesse legittimo.
- L’indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, della competenza del giudice amministrativo non attribuisce a quest’ultimo una giurisdizione che la legge devolve al giudice ordinario, ma può giustificare la compensazione delle spese processuali per l’affidamento incolpevole del ricorrente.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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