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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14000/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare. Il ricorrente ha sostenuto di non essersi presentato all'Uepe non per negligenza ma per oggettiva impossibilità di rientrare in Italia senza esplicita autorizzazione e per tempi troppo stringenti delle convocazioni (non potendo adempiere alle convocazioni dell'Uepe del 12 e 15 aprile 2023). Il Tribunale aveva ritenuto ostativa l'irreperibilità del condannato, iniziata da settembre 2022, allorché era stato respinto alla frontiera, rilevando l'assenza di notizie attuali utili a formulare un giudizio prognostico favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la concessione di misure alternative richiede la reperibilità del soggetto per garantire la realizzazione dei fini di risocializzazione; l'irreperibilità legittima il rigetto per motivi di merito in relazione ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni e al controllo. La Corte ha osservato che, nonostante il ricorrente avesse ottenuto il 28 marzo 2023 l'autorizzazione del Questore a rientrare, non si è presentato alle convocazioni Uepe del 12 e 15 aprile 2023 senza dare notizie; gli impedimenti addotti non sono stati documentati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Viene applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1676 del 6/3/2000 - Omari; Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2013 - Hamidovic; Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001 - Njume S. A.)

    Principio consolidato secondo cui la concessione di misure alternative alla detenzione presuppone la reperibilità del soggetto; l'irreperibilità è incompatibile con la struttura delle misure alternative e può legittimare il rigetto per motivi connessi ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni e al relativo controllo.

Massime di principio

  • L'irreperibilità del beneficiario è un ostacolo rilevante e spesso decisivo alla concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) perché impedisce il controllo e i contatti necessari per la risocializzazione.
  • È onere del richiedente documentare con prove concrete gli impedimenti oggettivi al rientro o alla partecipazione alle convocazioni; mere dichiarazioni non documentate sono generalmente insufficienti.
  • Se il richiedente ottiene autorizzazioni (es. del Questore) ma poi non si presenta agli appuntamenti del servizio sociale senza dare notizie, il giudice può ritenere comunque la situazione di irreperibilità o inaffidabilità e rigettare la richiesta.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare il merito e la documentazione prima di impugnare è importante per evitare ulteriori oneri economici.
  • Tempistiche brevi delle convocazioni possono essere rilevanti se provate, ma senza documentazione probante il giudice tende a privilegiare la necessità di reperibilità e controllo.

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