Cassazione Penale, Ordinanza n. 05784/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di una critica analisi della motivazione impugnata e di specifiche ragioni di diritto. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e congruo sia il diniego delle attenuanti generiche, richiamando l'elevata capacità a delinquere desunta da fuga, possesso di stupefacenti, rifiuto degli accertamenti sanitari, precedenti penali e assenza di ravvedimento, sia la determinazione della pena, già contenuta nel minimo edittale. Il ricorrente ha anche tentato di sollevare la questione della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, ma la Corte ha escluso di poterla rilevare in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Ha escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi negativi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata richiamando gravità del fatto, capacità a delinquere e criteri di adeguatezza/equità, specie quando la pena sia prossima al minimo edittale.
art. 129 c.p.p.
Le cause di non punibilità non possono essere rilevate quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi ritenuti decisivi e logicamente incompatibili con un più favorevole trattamento, come precedenti penali, condotte processuali o indicatori di elevata capacità a delinquere.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica quando la pena sia contenuta entro limiti prossimi al minimo edittale; è sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla gravità del fatto o alla capacità criminale.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- La graduazione del trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o di un vizio di diritto nella motivazione, non per una diversa valutazione di merito delle circostanze del caso.
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